Adempimenti

Professionisti, tutti i conteggi per lo sconto sui contributi previdenziali 2021

A disposizione un miliardo di euro: come calcolare reddito e fatturato per l’esonero parziale previsto dalla manovra

di Ernesto Gatto e Giorgio Gavelli

Un miliardo di euro stanziati per finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai professionisti e autonomi iscritti all’Inps o alle proprie Casse di previdenza: la legge di bilancio 2021 istituisce un fondo con la specifica finalità di ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 sul reddito di questi soggetti e di favorire la ripresa della loro attività.

Il Fondo, istituito presso il ministero del Lavoro, attende – nel termine ordinatorio di sessanta giorni dal 1° gennaio prossimo – uno o più decreti attuativi, ai quali spetterà, tra l’altro, il compito non semplice di definire i termini e le modalità di ripartizione e della somma (che costituisce, in ogni caso, il limite massimo di spesa) tra i vari enti interessati nonché i criteri per la concessione dell’esonero. Per ora, la norma si limita a fissare i soggetti interessati e le condizioni di massima per accedere all’agevolazione contributiva.

Per quanto riguarda i soggetti, si tratta di professionisti, anche ordinistici, ed autonomi iscritti:

- alle gestioni previdenziali Inps;

- alle Casse di previdenza privatizzate (Dlgs 509/1994);

alle Casse del Dlgs 103/1996.

Tuttavia, dal Fondo andranno ricavate anche le risorse per l’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali di medici, infermieri ed altri professionisti e operatori sanitari di cui alla legge 3/2018, già in pensione e assunti per l’emergenza dovuta al coronavirus.

L’esonero dai contributi (ma non dai premi Inail eventualmente dovuti) verrà riconosciuto, nel limite delle risorse stanziate, in presenza di due condizioni:

1) un reddito complessivo non superiore a 50mila euro nel periodo d’imposta 2019;

2) un calo di fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello del 2019.

Il fatturato

Il riferimento è la differenza tra il fatturato dell’intero anno 2020 rispetto a quello dell’anno precedente, superando un aspetto assai criticato dei vari ristori del 2020, accusati di basare i calcoli su intervalli di tempo troppo ristretti o, comunque, scarsamente significativi delle perdite subite a causa della pandemia. Fissare l’attenzione sull’anno, inoltre, permette un controllo molto semplice con il fatturato indicato nella dichiarazione Iva, generalmente trasmessa nei mesi di febbraio e di marzo.

Stante l’obbligo di fatturazione elettronica, il riscontro può essere fornito anche dallo Sdi, ad eccezione dei soggetti minimi e forfettari (che ancora emettono documenti cartacei) e dei professionisti sanitari per le prestazioni soggette (salvo opposizione) alla trasmissione al sistema tessera sanitaria. Tutto lascia pensare che il concetto di “fatturato” utilizzato ai fini di questo esonero sia il medesimo che ha contraddistinto quasi tutti i benefici attribuiti nel 2020, e ricavabile dalle circolari dell’agenzia delle Entrate 9/E, 15/E e 22/E del 2020, generalmente soggetto a comunicazione da parte dei professionisti al proprio ente previdenziale. Dovrebbero, quindi, rientrarvi tutte le fatture con data di emissione rientrante nel periodo considerato, comprese quelle emesse per acconti su future prestazioni.

Il reddito

In questo caso, il calcolo risente del diverso regime, naturale o prescelto dal contribuente. Se non vi sono differenze rilevanti a livello di calcolo tra professionisti in contabilità ordinaria e semplificata, per i minimi (regime “di vantaggio” che, lo ricordiamo è ad esaurimento, non prevedendo nuovi ingressi), la determinazione del reddito è guidata dal quadro LM. Sezione I, del modello Redditi.

Per quanto attiene ai forfettari, riteniamo che non si debba riproporre il problema emerso questa estate per i vari bonus da 600 e mille euro. Rivolgendosi ai professionisti “senza Cassa” iscritti all’Inps e operanti in tale regime, per il bonus di cui all’articolo 84 del decreto Rilancio, la circolare n. 25/E del 20 agosto scorso ha affermato, piuttosto a sorpresa, che l’eventuale riduzione del proprio reddito professionale andava determinata come differenza tra compensi percepiti e spese effettivamente sostenute, con la conseguenza che la misurazione dello scostamento del reddito prescindeva dal coefficiente di redditività previsto dal comma 64 dell’articolo 1 della Legge n. 190/2014 .

Il reddito 2019 è oramai consolidato dalle dichiarazioni presentate nelle scorse settimane e viene trasmesso agli enti previdenziali dai singoli professionisti, per cui sarebbe un errore – anche al fine della semplicità di verifica - far riferimento a dati differenti.

Più in generale, un aspetto delicato sembra essere quello dei professionisti associati, dove il reddito nasce collettivo e viene attribuito ai singoli, mentre il fatturato è dell’associazione. Il decreto attuativo dovrà dettare istruzioni per comprendere come verificare i requisiti con riferimento a questi soggetti.

1. CONTABILITÀ ORDINARIA E SEMPLIFICATA

Il reddito
Sia in regime di contabilità ordinaria che in semplificata si applica il principio di cassa (articolo 54 del Tuir) con limitazioni alle spese tra cui:
- rappresentanza : max 1% dei compensi;

- ristoranti ed alberghi: 75% delle spese e 2% dei compensi;

- canoni di leasing: deducibili in almeno la metà del periodo di ammortamento;

- lavori negli studi: max 5% del costo dei beni materiali ammortizzabili;

- formazione e aggiornamento: max 10mila euro l’anno;

- autovetture: max 1 autovettura e 20% delle spese
e max 18.076 per l’acquisto

Il fatturato
Dati ricavabili con fattura elettronica. Nel confronto 2019/2020 per il decremento di almeno il 33% del fatturato, conta la data di emissione e non quella di trasmissione fatture

2. REGIME DEI MINIMI 

Il reddito
Si applica il principio di cassa:
il reddito è dato dalla differenza tra i compensi percepiti nel periodo d’ imposta e le spese sostenute nello stesso periodo per l’esercizio della professione con deduzione al 50% per i costi promiscui (compresa autovettura). Concorrono plusvalenze e minusvalenze dei beni relativi all’esercizio della professione. I compensi sono al netto dei contributi previdenziali, ma non della maggiorazione del 4% addebitata ai committenti (solo per iscritti Inps)

Il fatturato
Le Entrate hanno chiarito (circolare 9/E/2020) che vanno conteggiate tutte le fatture con data di emissione rientrante nel periodo considerato. Concorrono al fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili e le fatture emesse per acconti su future prestazioni

3. REGIME  FORFETTARIO

Il reddito
Determinato secondo il criterio di cassa ma, a differenza dei “minimi”, non si deducono analiticamente le spese sostenute. Si applica ai compensi incassati nell’anno il coefficiente di redditività del 78% deducendo i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori. Si ritiene non si applichi la circolare 25/E/2020 che ha richiesto di considerare le spese ffettivamente sostenute e non quelle a forfait

Il fatturato
Valgono le stesse regole previste per i contribuenti minimi: per cui rientrano nel fatturato tutte le fatture con data di emissione nel periodo considerato, le fatture differite, le cessioni di beni ammortizzabili e le fatture emesse per acconti su future prestazioni.

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