Contabilità

Professionisti e artisti, le eccedenze dell’anno si perdono

Chi si trova nel regime forfettario ha regole di riporto diverse dagli altri soggetti Irpef o da quelli Ires

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di Giorgio Gavelli

Regole diverse per minimi, forfettari e professionisti. I professionisti e artisti e i contribuenti che si trovano nel regime forfettario o in quello (a esaurimento) dei “minimi”hanno regole di riporto differenti da quelle per i soggetti Ires e gli altri soggetti Irpef.

Minimi e forfettari
Le perdite maturate nel periodo di applicazione del “regime di vantaggio” “o dei contribuenti minimi” restano computabili in diminuzione del reddito conseguito nell’esercizio d’impresa, arte o professione dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trova capienza in essi (si veda «Il Sole 24 Ore» del 22 febbraio 2019). Infatti, l’articolo 1, comma 108, della legge 244/2007 non è stato interessato dalla riforma del 2018 (circolare 8/E/19). Regola che, stando alle istruzioni ai modelli, si applica anche al forfettario “ex minimo”. Resta fermo il riporto illimitato per le perdite dei primi tre periodi d’imposta.

Per i soggetti forfettari, premesso che mai si possono configurare perdite di periodo per via del meccanismo di calcolo dell’imponibile, l’articolo 1, comma 68 della legge 190/14 prevede, per le perdite pregresse maturate nei periodi precedenti a quello da cui decorre tale regime, l’utilizzo in deduzione dal reddito determinato forfettariamente.

Le Entrate hanno affermato che tali perdite, se realizzate nei periodi di applicazione della contabilità ordinaria, sono ora utilizzabili esclusivamente in abbattimento del reddito d’impresa e riportabili senza limiti di tempo, in misura non oltre l’80% dei redditi conseguiti nei periodi d’imposta successivi. Per le perdite derivanti (a partire dal 2017) da periodi in contabilità semplificata si seguono anche le regole dal regime transitorio.

Non dovrebbe verificarsi il caso di attribuzione di perdite per trasparenza, tranne l’ipotesi della Srl (se compatibile) in piccola trasparenza, ai sensi dell’articolo 116 Tuir, fattispecie che sembra non presa in considerazione dal legislatore e dai modelli dichiarativi.

Professionisti e artisti
Se non hanno optato per i regimi supersemplificati di cui sopra, professionisti e artisti hanno mantenuto la loro “tradizionale” regola sulle perdite, ossia esse sono scomputabili dal reddito senza, per l’eccedenza, consentire alcun riporto (articolo 8, comma 1 Tuir).

Enti non commerciali
L’articolo 143, comma 2, del Tuir stabilisce che anche il reddito complessivo degli enti non commerciali residenti è determinato secondo le disposizioni del precedente articolo 8, cioè quale somma algebrica dei redditi delle diverse categorie reddituali e delle perdite d’impresa. Le modifiche normative del 2018 - comprese quelle sul regime transitorio - si applicano, pertanto, anche a tali soggetti.

Altri casi
Le società di capitali che partecipano a società di persone seguono le regole dell’articolo 101, comma 6, Tuir. Per tutti o soggetti che hanno diritto al riporto perdite, in caso di accertamento si applica quanto previsto dagli articoli 42, comma 4, Dpr 600/73 (modello Ipea) e 40-bis in caso di consolidato (modello Ipec).

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