Professionisti e Caf trasmettono i dati su cessione e sconto
Nuove regole per l’adempimento, introdotte in fase di conversione alla Camera
Il superbonus del 110% nella maggior parte dei casi consente di apportare migliorie e innovazioni sull’immobile oggetto di intervento e quindi, per poter realizzare tali lavori, è necessario partire da una situazione di regolarità da un punto di vista edilizio e urbanistico: infatti, secondo la giurisprudenza, non si possono realizzare miglioramenti o manutenzioni straordinarie su manufatti non pienamente legittimi (Cassazione 30168/2017); sugli immobili abusivi sono ammesse soltanto le modifiche necessarie al loro mantenimento (Corte costituzionale 529/1995).
Per quanto concerne, invece, la specifica possibilità introdotta dall’articolo 121 del Dl 34/2020 di cedere il credito d’imposta corrispondente alla detrazione del 110% o di ottenere lo sconto in fattura, sono stabiliti dall’articolo 119, comma 11 e seguenti, specifici adempimenti, tra cui la necessità di richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi che sono ammessi al 110%: la norma fa esplicitamente riferimento al visto di conformità apposto sulle dichiarazioni fiscali dai professionisti abilitati e dai Caf (articolo 35 del Dlgs 241/1997).
La novità introdotta in sede di conversione in legge del Dl 34/2020 è che al comma 12 dell’articolo 119 è stata data la possibilità a tali professionisti e Caf di trasmettere telematicamente i dati relativi all’opzione di cessione o sconto, secondo quanto prevederà il provvedimento attuativo di prossima emanazione.
Altra novità introdotta in sede di conversione riguarda l’obbligo previsto a carico di chi rilascia il visto di conformità di verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati: per dove è collocata la disposizione sembrerebbe che si limiti alle asseverazioni antisismiche, anche se, per logica, dovrebbe invece riguardare tutte le asseverazioni, anche quelle energetiche (articolo 119, comma 13, lettera b, ultimo periodo).
Sebbene, infatti, il visto di conformità sia richiesto soltanto in caso di opzione, da parte del contribuente, per la trasformazione della detrazione del 110% in credito d’imposta cedibile a terzi, oppure per lo sconto in fattura, il comma 13 dell’articolo 119, invece, prevede specifiche attestazioni - nel caso sia di utilizzo diretto della detrazione del 110% (novità introdotta in sede di conversione in legge del Dl 34/2020) sia di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura - che devono rilasciare i tecnici iscritti in specifici ordini (ingegneri, architetti e altri) in relazione rispettivamente alla sussistenza dei requisiti minimi e della congruità delle spese sostenute per gli interventi energetici, nonché della riduzione del rischio sismico e della congruità delle spese per gli interventi antisismici.
Un’ulteriore novità del testo in conversione del Dl 34/2020 sta nel comma 13-bis dell’articolo 119, che individua un decreto di prossima emanazione contenente un prezziario degli interventi per misurare la congruità dei lavori agevolabili; nelle more si fa riferimento ai prezzari predisposti dalle Regioni e dalle province autonome, ai listini delle Camere di commercio ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.