Professionisti, fuori dal reddito le spese sostenute dal committente
Tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico professionale, se sostenute dal committente, non costituiscono compensi in natura per il professionista, rimanendo, invece, costi deducibili per il committente.
Questo il benefico effetto del «Jobs act autonomi», legge 81/2017 , che è andata a toccare molti aspetti delle disposizioni, anche fiscali, che riguardano gli esercenti arti e professioni.
La disposizione contenuta nell'articolo 8 della legge 81/2017, che modifica il quinto comma dell'articolo 54 del Dpr 917/1986 e che entra in vigore dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, spacca in due le spese sostenute per l'espletamento dell'attività professionale.
Innanzitutto stabilisce che, con riferimento alle spese per prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, che l'esercente arte o professione dovesse sostenere per l'esecuzione di un incarico e che provvede ad addebitare analiticamente al committente, non si applicano i limiti previsti dal primo periodo del medesimo quinto comma dell'articolo 54 del Dpr 917/1986.
In altre parole, ove il professionista addebiti tali spese al committente, le spese stesse non soggiacciono più ai limiti di deducibilità del 75 per cento e del 2 per cento dei compensi, come invece disponeva, in via generale, la norma ante modifica. Letta al contrario significa che, ove tali spese non vengano addebitate «analiticamente» al committente, esse rimarranno ancorate ai limiti di deducibilità di cui si è detto.
Non solo. Viene aggiunto, dopo questo nuovo secondo periodo del quinto comma dell'articolo 54 Dpr 917/1986, un nuovo periodo – che diventa il terzo – e che stabilisce che non costituiscono genericamente compensi in natura per il professionista «Tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente».
Viene superato, quindi, qualsiasi problema legato alle spese per servizi usufruiti dal professionista ma sostenute dal committente.
Tale problema nel 2015 era stato risolto solo con riferimento alle spese per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande, e nel 2017 per le spese di viaggio e trasporto, stabilendo che, se queste erano sostenute dal committente per conto del professionista, non erano da considerare compensi in natura per il professionista stesso.
A questo punto, con l'entrata in vigore della legge 81/2017, viene sorpassato qualsiasi limite delle precedenti disposizioni, confinate alle spese appena ricordate, stabilendo che «tutte» le spese relative all'esecuzione dell'incarico professionale, se sostenute dal committente, non costituiscono compensi in natura, rimanendo, naturalmente, costi deducibili per il committente.
Da quanto appena esposto è evidente che il professionista, d'ora in avanti, ha tutta la convenienza a far sostenere dal committente le spese per l'espletamento dell'incarico.
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