Professionisti, gli interessi maturati sul conto non si indicano nel modello Redditi
Gli interessi attivi maturati sul conto corrente dedicato all'attività professionale non costituiscono componenti positivi che concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo. Gli stessi, pertanto, non vanno indicati nel quadro RE o LM. La soluzione si desume dall’articolo 54 del Tuir che individua i componenti positivi che concorrono alla determinazione del reddito dei professionisti e tra questi non figurano gli interessi attivi. La stessa constatazione vale per gli interessi che maturano su depositi cauzionali e simili.
Un’eccezione, rispetto a quanto sopra evidenziato, è rappresentata dagli interessi di mora e da dilazione di pagamento su crediti professionali liquidi ed esigibili che, ai sensi dell’articolo 6 comma 2 del Tuir, vanno inquadrati nella stessa categoria reddituale dei crediti da cui originano.
Al di fuori di tale ipotesi, gli interessi bancari accreditati sul conto corrente del professionista sono riconducibili alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 44 del Tuir, secondo cui «sono redditi di capitale gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti». Tali proventi, ai sensi dell’articolo 26, comma 2, lettera a) del Dpr 600/73, scontano la tassazione con una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26 per cento. L’aliquota in questione, che in passato era fissata al 27%, trova applicazione con riferimento agli interessi maturati a decorrere dal 1° luglio 2014 per effetto delle modifiche introdotte con l’articolo 3 del Dl 66/2014.
Le medesime conclusioni sono applicabili anche ai conti correnti intestati agli studi professionali associati. Anche in questo caso, infatti, non trova applicazione il principio di attrazione che caratterizza il reddito d’impresa, con la conseguenza che i proventi costituiti da interessi bancari sono qualificabili come redditi di capitale. In quest’ultima ipotesi, tuttavia, le ritenute sono operate a titolo d’acconto ai sensi dello stesso articolo 26, comma 4, del Dpr 600/73 e, in conformità al principio di trasparenza, andranno ripartite pro quota tra gli associati.
Una volta appurata la qualificazione sul piano reddituale, restano da approfondire i profili connessi alla contabilizzazione degli interessi attivi accreditati sul conto corrente. A tal riguardo occorre distinguere il caso in cui il professionista operi in regime di contabilità semplificata, rispetto a quello in cui sia stata esercitata l’opzione per la contabilità ordinaria.
Nel primo caso (contabilità semplificata) è pacifico ritenere che le somme accreditate non debbano in alcun modo essere rilevate nel registro cronologico degli incassi e delle spese, né tantomeno sui registri Iva.
I professionisti in regime di contabilità ordinaria, invece, sono obbligati ad annotare in contabilità tutti i movimenti finanziari, anche se non relativi a componenti reddituali positivi o negativi. In particolare, dovranno risultare in contabilità gli accrediti sui conti correnti utilizzati nell’attività, procedendo alla registrazione di tutte le movimentazioni bancarie nel registro dei movimenti finanziari.
Come sostenuto da autorevole dottrina, la rilevazione contabile potrà essere effettuata direttamente per un importo corrispondente alla somma accreditata al netto della ritenuta subita. La soluzione è conforme rispetto all’impianto delle rilevazioni che caratterizzano il regime di contabilità ordinaria, essendo l’importo netto corrispondente alla variazione effettiva delle giacenze sul conto corrente. La voce contabile da utilizzare in contropartita all’accredito delle somme sarà chiaramente rappresentata da un provento irrilevante ai fini reddituali.