Professione

Professionisti, sui pagamenti dalla Pa pesa anche l’Iva nei 5mila euro per i controlli

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di Marco Magrini e Benedetto Santacroce

L’uscita delle fatture dei professionisti dall’applicazione dello split payment allarga la casistica dei controlli sui pagamenti quando il committente è una pubblica amministrazione o una società a totale partecipazione pubblica.

La relazione del direttore delle Entrate al decreto legge 12 luglio 2018 n. 87 («Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese») – ora in corso di conversione alla Camera – mette in risalto l’obbligo della «verifica preventiva telematica» previsto dall’articolo 48-bis del Dpr 602/1973 per i pagamenti a favore dei creditori di ammontare superiore a 5mila euro (cifra ridotta a partire dal 1° marzo scorso rispetto alla precedente soglia di 10mila euro).

I nuovi calcoli

Per il pagamento delle fatture dei professionisti, non più soggette allo split payment, dal 14 luglio, le pubbliche amministrazioni e società committenti interessate dovranno tenere conto dell’ammontare compreso Iva, al netto della ritenuta di acconto (circolare del ministero dell’Economia-Ragioneria generale dello Stato 13/2018).

Quindi, a livello transitorio, la soglia di 5mila euro che comporta la verifica da effettuare o meno dovrà tenere conto:

• sulle fatture emesse fino al 13 luglio, soggette a split payment, del solo ammontare imponibile al netto della ritenuta di acconto;

• sulle fatture emesse dal 14 luglio, non soggette a split payment, dell’ammontare imponibile al netto della ritenuta con l’aggiunta dell’Iva.

Le note di variazione

La stessa relazione dell’agenzia delle Entrate fornisce il proprio orientamento sulle variazioni e ribadisce che in caso di rettifiche in diminuzione di operazioni già fatturate in regime di split payment, le note di variazione, che verranno emesse dal 14 luglio, seguono la disciplina dell’operazione originaria e rimangono soggette alla scissione dei pagamenti.

Quindi il committente soggetto split payment rispetto all’Iva accreditata:

• non la restituirà al prestatore professionista che non l’ha incassata;

• potrà detrarla, previa registrazione con la doppia registrazione in Iva vendite e acquisti riducendo il debito o generando un credito (se in attività commerciale) ovvero riducendo l’imposta dovuta all’erario nel periodo o nei successivi (se commerciale).

Questo deriva dal principio di esigibilità dell’Iva (articolo 63 della direttiva Iva e articolo 6 del Dpr 633/1972), determinato dall’effettuazione dell’operazione per cui ogni modifica successiva deve necessariamente riferirsi a tale momento.

La decorrenza

Infine può dirsi chiusa, dopo l’intervento della relazione, la modesta querelle venutasi a creare, causa l’infelice formulazione della norma, in merito alla decorrenza della novità sulle fatture dei professionisti che operano con le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici, le fondazioni, le società partecipate dalle Pa, nonché con le società quotate al Ftse Mib: confermata la decorrenza dalle fatture dei professionisti emesse a partire dal 14 luglio 2018 (giorno successivo a quello di pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» del Dl 87/2018) l’esclusione dal meccanismo di riscossione dell’Iva dello Split payment. Confermato altresì che l’esclusione riguarda solo le fatture dei professionisti, in quanto esercenti attività di lavoro autonomo, mentre non riguarda le prestazioni degli altri esercenti attività d’impresa anche se soggette alla ritenuta alla fonte (come ad esempio quelle degli agenti e rappresentanti di commercio che restano soggette alla scissione dei pagamenti).

Le note di variazione

Agenzia delle Entrate, relazione sul Dl 87/2018

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