Professionisti, riattribuzione delle ritenute da coordinare nel modello Redditi
Nell’ambito dei soggetti che producono redditi in forma associata, gli studi professionali hanno la possibilità di utilizzare in compensazione le ritenute d’acconto che siano state inizialmente imputate ai singoli associati e da questi riattribuite alla società o associazione per l’importo eccedente l’Irpef dovuta. Il meccanismo in questione, riconosciuto dalla circolare 56/E/2009 , presuppone un attento coordinamento tra la dichiarazione dei redditi presentata da ciascun professionista e quella dello studio associato.
Ripercorrendo i punti salienti della disciplina, va rammentato che in base all’articolo 5 del Tuir i redditi prodotti dalle realtà associative sono imputati agli associati in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione agli utili. A fronte del criterio di tassazione per trasparenza, l’associazione professionale, nell’ambito dei rapporti di sostituzione d’imposta, sconta l’applicazione delle ritenute d’acconto sull’ammontare dei compensi lordi. Come stabilito dall’articolo 22 del Tuir «le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate nell’articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti».
Non è infrequente, infatti, che a causa dell’entità dei costi di gestione sostenuti direttamente dallo studio associato, le ritenute trasferite ai soci risultino eccedenti rispetto all’Irpef dovuta sulla quota di reddito attribuita. La circolare 56/2009 ha pertanto ammesso la facoltà per i soci o associati di acconsentire in maniera espressa a che le ritenute che residuano, una volta operato lo scomputo dal loro debito Irpef, siano utilizzate dalla società o associazione. In questo modo lo studio professionale è legittimato a utilizzare le ritenute ritrasferite in compensazione per i pagamenti di altre imposte e contributi attraverso il modello F24.
Tale possibilità è condizionata all’esecuzione di alcuni adempimenti: il preventivo assenso da parte dei soci o associati; l’inesistenza di un debito Irpef da parte del socio che trasferisce le ritenute; l’indicazione della quota riattribuita e utilizzabile in compensazione nel modello Redditi Sp.
Resta fermo, in caso di utilizzo in compensazione di crediti di ammontare superiore a 5mila euro, l’obbligo di apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dello studio associato ( circolare 28/E/2014 ).
Con specifico riferimento alla manifestazione di assenso del professionista associato, la circolare 56/E/2009 ha precisato che questo va formalizzato, anche in via generalizzata, in apposito atto avente data certa (ad esempio tramite scrittura privata autenticata) o nello stesso atto costitutivo. L’assenso può essere riferito al credito derivante dalle ritenute residue relative ad un singolo periodo d’imposta – con necessità, in tale circostanza, di rinnovo annuale dell’atto – ovvero a quello derivante da tutte le ritenute residue senza limiti di tempo, fino a revoca espressa.
La circolare 12/E/2010 ha inoltre chiarito che il consenso può essere comunicato anche mediante Pec o raccomandata in plico senza busta. Affinché la compensazione possa operare è necessario, inoltre, che ricorra l’ulteriore condizione enunciata dall’articolo 17 del Dlgs 241/1997, ossia che il credito risulti dalla dichiarazione annuale dello studio associato.
In particolare, nella casella 12 del rigo RO 10 e seguenti del modello Redditi Sp 2017 va indicata, con riferimento a ciascun professionista interessato, l’importo delle ritenute trasferite allo studio associato. La somma degli importi indicati in casella 12 va riportata nel rigo RX51, colonna 3.
Per quanto riguarda il modello Redditi PF del professionista, l’importo delle ritenute riattribuite allo studio va indicato nella colonna 3 del rigo RN33.
Come specificato nelle istruzioni, tale colonna non può essere compilata qualora sia valorizzato il rigo RN45, ossia in presenza di un debito Irpef.