Adempimenti

Pronti i codici tributo per gli Intra12 della Pa e degli enti non commerciali

di Benedetto Santacroce

Con la risoluzione 91/E/2017 , l’agenzia delle Entrate istituisce due nuovi codici tributo: il “6043”, denominato Iva sugli acquisti modello Intra 12 – articolo 49 del Dl 331/1993 ed il “622E”, denominato Iva sugli acquisti modello Intra 12 – articolo 49 del Dl 331/1993, rispettivamente da utilizzare per il versamento, tramite modello F24 (il primo) ed F24 Enti Pubblici (il secondo), dell’Iva sugli acquisti intraUe effettuati dagli enti non commerciali.
L’istituzione di un codice tributo specifico per il versamento dell’Iva intracomunitaria da parte degli enti non commerciali può non sembrare una notizia, in quanto costituisce un mero strumento per assolvere a un particolare adempimento. Questo è vero, fino a che tale istituzione non costituisce l’unico mezzo per risolvere un problema operativo che negli ultimi anni aveva dato luogo a una serie di incomprensioni tra fisco e contribuenti.
In effetti, la novità costituisce una risposta ad un’esigenza operativa, sollevata più volte, dagli enti interessati e in particolare dalle università che nel tempo avevano anche presentato, alle direzioni provinciali degli specifici interpelli. Queste iniziative e la stretta attenzione dell’agenzia delle Entrate al problema ha consentito di di arrivare all’attuale risultato.
Fino ad oggi, gli enti non commerciali, ed in generale tutti quelli tenuti agli adempimenti di cui all’articolo 49 del Dl 331/1993, per eseguire i versamenti Iva sugli acquisti intraUe effettuati, utilizzavano in F24 ed in F24EP i codici tributo “6099” e “619E” – versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale. La situazione aveva generato non poca incertezza e difficoltà interpretativa circa la vera natura del versamento da parte della stessa agenzia delle Entrate, tanto che, in alcuni casi, era accaduto che la stessa avesse notificato crediti per Iva, afferente all’attività commerciale svolta in via accessoria, versata in eccedenza, quando, invece, si trattava di Iva istituzionale estera. La conseguenza era che, ogni qualvolta l’ente non commerciale ricevesse un avviso di questo tipo, veniva a trovarsi nella posizione di dover presentare un’istanza per la cancellazione del credito, trattandosi comunque di un’imposta dovuta.
Ad oggi il problema è risolto. Tuttavia, come le Entrate tengono a sottolineare, i nuovi codici non sostituiscono i precedenti; quest’ultimi restano comunque attivi per effettuare le tipologie di versamento per le quali sono attualmente utilizzati.

Agenzia delle Entrate, risoluzione 91/E/2017

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