Imposte

Pronti i codici tributo per il settore tessile e gli spettacoli. Stop al bonus rafforzamento patrimoniale in F24

Le risoluzioni 65, 66 e 67 istituiscono due nuove codifiche e ne sopprimono una terza dal 1° dicembre

Novità in vista dalle Entrate per quanto riguarda la soppressione e la creazione di nuovi codice tributo con tre risoluzioni pubblicate martedì 30 novembre.

Stop alla compensazione del bonus rafforzamento patrimoniale
Con la risoluzione 66 è stato soppresso il codice 6943 che era stato istituito con risoluzione 46/E del 12 luglio 2021, denominato «Credito d’imposta per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni – società – art. 26, c. 8, DL n. 34 del 2020». È il codice che consentiva ai beneficiari l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per il rafforzamento patrimoniale.

Ora, tenuto conto che il comma 9 dello stesso articolo 26 prevede, tra l'altro, che «il credito d’imposta di cui al comma 8 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, successivamente all’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021», le Entrano hanno disposto la soppressione di questo codice a decorrere dal 1° dicembre 2021.

I nuovi codici tributo
Dalla soppressione alla creazione due i nuovi i codici tributo. Il primo, cioè il “6953” riguarda il settore del tessile, il secondo quello dello spettacolo.

Un passo indietro per spiegare il primo: l’articolo 48-bis del decreto rilancio (Dl 34/2020, convertito dalla legge 77), aveva previsto il riconoscimento di un credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori), alle condizioni e nei termini ivi previsti.

Con il provvedimento del direttore delle Entrate numero 262282 dell’11 ottobre sono stati definiti le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta, prevedendo, in particolare, che:

a) i soggetti aventi i requisiti per accedere al credito d’imposta comunicano alle Entrate l’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d’imposta di spettanza del beneficio rispetto alla media del triennio precedente;

b) per ciascun beneficiario, il credito d’imposta è pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all’articolo 92, comma 1, del Tuir, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio, risultante dall'ultima Comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia;

c) ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito dal articolo 48-bis, l’ammontare massimo del credito d’imposta è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore delle Entrate;

d) il credito d’ imposta è utilizzabile dai beneficiari solo in compensazione ex articolo 17 del decreto legislativo 241/1997, nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al punto precedente;

e) ai fini dell’utilizzo in compensazione, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Successivamente con provvedimento del direttore delle Entrate 334506 del 26 novembre 2021 è stata determinata la percentuale di fruizione del credito d’imposta di cui al punto c), pari al 64,2944 per cento, riferita al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al Dpcm 9 marzo 2020. L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi del provvedimento del direttore dell’Agenzia numero 262282 dell’11 ottobre 2021, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale del 64,2944 per cento.

Per questo motivo, per consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione di questo credito tramite il modello F24, è istituito il seguente codice tributo: “6953” denominato «Credito d’imposta tessile, moda, e accessori – articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, numero 34».

Il codice per il credito teatri e spettacoli
L’altra istituzione riguarda il codice tributo “6952” denominato «Credito d’imposta teatri e spettacoli – articolo 36-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, numero 41». Anche in questo caso è necessario fare un passo indietro.

L’articolo 36-bis del decreto Sostegni (Dl 41/2021, convertito dalla legge 69), prevede il riconoscimento di un credito d’imposta a favore delle imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, che abbiano subito nell’anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all’anno 2019, alle condizioni e nei termini ivi previsti.

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia numero 262278 dell’11 ottobre 2021 sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta, prevedendo, in particolare, che:

a) i soggetti aventi i requisiti per accedere al credito d'imposta comunicano all'Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese sostenute nell'anno 2020 per la realizzazione delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo;

b) per ciascun beneficiario, il credito d'imposta è pari al 90 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2020 per le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, risultante dall'ultima Comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia;

c) ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito dal citato articolo 36-bis, comma 6, del decreto-legge 41 del 22 marzo 2021, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell'Agenzia;

d) il credito d'imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 241 del 9 luglio 1997, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al punto precedente;

e) ai fini dell'utilizzo in compensazione, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Il credito d'imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l'importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso, pena lo scarto del modello F24. Con un successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate numero 334497 del 26 novembre 2021 è stata determinata la percentuale di fruizione del credito d'imposta di cui al punto c), pari al 4,1881 per cento.

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