Adempimenti

Superbonus, pronti i format per gli attestati dei tecnici sulla regolarità dei lavori

Nei modelli da presentare anche per ottenere il visto di conformiìtà va indicata la polizza di Rc

di Luca Rollino

Per poter accedere al Superbonus viene richiesta una ulteriore attività, successiva alla chiusura dei lavori: l’asseverazione redatta dal tecnico abilitato.

In particolare, l’articolo 119 del Dl Rilancio prevede che per poter fruire del 110% e dell’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, i tecnici abilitati asseverino il rispetto dei requisiti previsti dal Decreto Requisiti Ecobonus e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Il nuovo Decreto Asseverazioni, varato ieri con quello dedicato ai requisiti tecnici prevede che il «tecnico abilitato» appartenga a un Ordine o a un Collegio: è infatti esplicita la richiesta di apposizione del timbro professionale attestante che lo stesso possiede il requisito, prescritto dalla legge, dell’iscrizione nell’Albo professionale e di svolgimento della libera professione. Parrebbero quindi totalmente esclusi i certificatori energetici non iscritti ad una delle categorie ordinistiche.

L’asseverazione deve riportare la dichiarazione del massimale della polizza di assicurazione professionale sottoscritta dal professionista: tale polizza, allegata in copia, con il documento di riconoscimento costituisce parte integrante dell’asseverazione stessa. Il massimale della polizza, per esplicita richiesta del Dl Rilancio, deve essere adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi.

Non sono considerate valide per poter accedere al Superbonus le polizze di assicurazione stipulate con le imprese di assicurazione extracomunitaria o con società di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all’Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo.

Il decreto asseverazioni riporta due format: uno per l’asseverazione redatta a fine lavori (comunque sempre necessaria), e uno per l’asseverazione redatta a stato avanzamento lavori. Le asseverazioni saranno sempre trasmesse per via telematica e proprio per questo sarà istituito un apposito portale on line tramite cui effettuare il caricamento e l’invio dei documenti.

A seguito della trasmissione, il tecnico abilitato riceve la relativa ricevuta di avvenuta trasmissione che riporta il codice univoco identificativo attribuito dal sistema. La stampa del modello compilato, debitamente firmata in ogni pagina e timbrata sulla pagina finale con il timbro professionale, è digitalizzata e trasmessa ad Enea entro 90 giorni dal termine dei lavori, qualora le asseverazioni facciano riferimento a lavori conclusi.

I controlli saranno affidati ad Enea che effettuerà un controllo automatico (per il tramite del portale) al fine di assicurare la completezza della documentazione fornita. In particolare, per ogni istanza, Enea dovrà verificare che sia presente apposita dichiarazione in merito a:

- sussistenza dei requisiti soggettivi del beneficiario;

- rispondenza di tutti gli interventi ai requisiti tecnici previsti;

- sussistenza dei requisiti dell’edificio, tali da farlo rientrare tra quelli agevolabili ai sensi dell’articolo 119 del Decreto Rilancio;

- congruità degli interventi rispetto ai costi specifici;

- corretta e completa compilazione e datazione dell’Asseverazione;

- presenza della polizza professionale, con adeguato massimale di copertura.

In caso il controllo dia esito positivo, Enea rilascia la ricevuta informatica, comprensiva del codice identificativo della domanda.

Nei casi in cui l’asseverazione si riferisca a uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, è invece acquisita dichiarazione del tecnico abilitato che asseveri il rispetto dei requisiti tecnici previsti, degli Ape preliminari e dalle caratteristiche tecniche dei componenti acquistati. In caso di esito positivo della verifica Enea rilascia la ricevuta informatica del codice identificativo della domanda che evidenzi la caratteristica di “stato di avanzamento lavori”.

Qualora invece l’asseverazione si riferisca ad un intervento concluso, Enea rilascia un codice identificativo della domanda che evidenzia la caratteristica di “intervento realizzato”. Se, infine, una asseverazione relativa ad uno stato di avanzamento lavori non sia seguita da una asseverazione di chiusura lavori entro 48 mesi, Enea comunica la mancata conclusione dei lavori all’Agenzia delle Entrate.

I controlli sulla regolarità delle asseverazioni sono svolti a campione da Enea su almeno il 5% delle asseverazioni trasmesse. Le sanzioni per quanti hanno redatto asseverazioni infedeli sono irrogate dal Mise.

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