Versamenti del 16 aprile con il fondo perduto in compensazione
Con la risoluzione 24/E approvati anche i codici per restituire spontaneamente con sanzioni e interessi le somme non spettanti
Con la stessa risoluzione, sono stati istituiti anche i nuovi numeri per chi ha ricevuto o riceverà il bonus non spettante, in tutto o in parte. Per la restituzione delle somme indebitamente incassate o usate in compensazione, sono dovuti anche gli interessi e le sanzioni, riducibili con il ravvedimento. La sanzione applicabile è quella prevista dall’articolo 13, comma 5, del Dlgs 471/1997, cioè la sanzione dal 100 al 200 per cento. Sono però applicabili le riduzioni in materia di ravvedimento, nella misura disposta dall’articolo 13 del Dlgs 472/1997, con decorrenza dei termini indicati dalla data di effettiva percezione del contributo o di importo indebitamente compensato. Si ricorda che, per la richiesta del contributo o, in alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, per l’impiego del bonus sotto forma di credito d’imposta, c’è tempo fino al 28 maggio 2021.
L’ammontare del contributo utilizzabile in compensazione può essere consultato nella sezione «Cassetto fiscale», accessibile dall’area riservata del sito internet dell’agenzia delle Entrate, al link «Crediti Iva - agevolazioni utilizzabili». Nel caso in cui l’ammontare del contributo usato in compensazione, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, è superiore all’importo riconosciuto, il modello F24 è scartato automaticamente.
Per restituire spontaneamente il bonus non spettante, erogato con accredito su conto corrente o usato in compensazione, nonché per versare i relativi interessi e sanzioni, tramite il modello «F24 versamenti con elementi identificativi» (cosiddetto F24 Elide), si devono usare i seguenti codici tributo:
- 8128, denominato contributo a fondo perduto, decreto sostegni, restituzione spontanea, capitale;
- 8129, denominato contributo a fondo perduto, interessi;
- 8130, denominato contributo a fondo perduto, sanzione.
La restituzione spontanea delle somme indebitamente percepite, con mini-penalità e interessi, esclude l’applicazione di altre sanzioni, anche di natura penale.