Diritto

Crisi d’impresa: pronto l’Albo di curatori, commissari e liquidatori

Pubblicato in Gazzetta il decreto del ministero della Giustizia n. 75 del 3 marzo 2022. Due le sezioni previste. Confermato il peso inizialmente attribuito alle precedenti esperienze

di Giovanni Negri

Arriva l’Albo dei curatori, dei commissari, dei liquidatori, snodo importante del Codice della crisi destinato a entrare in vigore tra pochi giorni, a metà luglio. Sulla «Gazzetta Ufficiale» è infatti stato pubblicato il decreto del ministero della Giustizia n. 75 del 3 marzo 2022. Peraltro l’Albo, nei termini delineati dal decreto, nasce in un contesto che ha visto evolvere la disciplina della crisi d’impresa, soprattutto con l’accantonamento delle misure di allerta per puntare in maniera più decisa sulla composizione negoziata.

Nell’Albo possono essere inseriti, dopo presentazione di domanda, i soggetti in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dal Codice della crisi, dai professionisti (avvocati, dottori commercialisti e consulenti del lavoro), ai manager. Per gli iscritti ad Albi professionali, nella domanda dovrà essere tra l’altro dichiarata l’esclusione negli ultimi 5 anni di sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dal rispettivo ordinamento professionale e la regolarità della propria posizione rispetto ai crediti formativi.

Per i manager la documentazione che prova le cariche ricoperte in società di capitali o società cooperative e la dichiarazione che, nei confronti delle medesime società, non è stata aperta una procedura di liquidazione giudiziale. Devono essere allegati, in ogni caso, la visura camerale della società a favore della quale è stata prestata l’attività, la copia dell’atto di conferimento dell’incarico, in caso di nomina da parte dell’autorità giudiziaria, e una sintetica relazione dell’amministratore o liquidatore in carica al momento della presentazione della domanda di iscrizione in ordine all’attività svolta dal richiedente all’interno della società. Resta, in sede di prima popolazione dell’Albo, la previsione di valorizzare le precedenti esperienze , aggirando gli obblighi formativi previsti a regime. In questo senso, chi presenta la domanda è tenuto ad allegare la documentazione che prova il conferimento dell’incarico di commissario giudiziale o l’attività svolta come attestatore o gli incarichi di assistenza ricevuti e l’esito delle domande di ammissione al concordato preventivo o di omologazione di accordi di ristrutturazione in relazione alle quali ha ricevuto l’incarico.

Il Regolamento in «Gazzetta» prevede la divisione dell’Albo, sulla tenuta del quale è chiamato a vigilare il ministero della Giustizia, in due sezioni, una ordinaria e una nella quale collocare i componenti degli Ocri, anche se nei fatti l’iscrizione alla prima comporta anche quella alla seconda, ma non viceversa.

L’Albo è inoltre articolato in due parti, una pubblica e una riservata. Nella parte pubblica sono inseriti: i dati identificativi e l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’iscritto, la sezione dell’Albo nella quale è iscritto e l’eventuale ordine professionale di appartenenza.

Nella parte riservata sono collocate le comunicazioni relative ai provvedimenti adottati nei confronti degli iscritti per inadempienze ai doveri inerenti alle attività di gestione e di controllo nelle procedure previste dal Codice; le richieste di sospensione o cancellazione volontaria dall’Albo e i provvedimenti di sospensione o cancellazione adottati, anche d’ufficio, dal responsabile.

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