Proposta di compensazione in caso di debiti
Finisce anche la moratoria per lasciare alle imprese maggiore liquidità
Da oggi riparte anche la procedura di compensazione volontaria, prevista nell'articolo 28 ter, Dpr 602/1973. La sospensione recata dall’articolo 145, Dl 34/2020, dopo la proroga dettata nel Dl 73/2021, è infatti terminata ieri.
Gli uffici dell'agenzia delle Entrate, prima di erogare un rimborso d'imposta (Iva o altro), devono verificare se il beneficiario ha delle pendenze con l'agente della riscossione. In caso di riscontro positivo, l'agente della riscossione notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito in corso di erogazione e le somme iscritte a ruolo. Nelle more dell'esame della comunicazione da parte del contribuente, sono sospese tutte le operazioni di riscossione coattiva. In caso di rifiuto come pure di mancata risposta entro 60 giorni, proseguono le azioni ordinarie di recupero.
In realtà, in presenza di debiti scaduti verso l'agenzia delle Entrate – Riscossione , quest'ultima ben potrebbe notificare un ordine di pignoramento presso terzi, per effetto del quale l'agenzia delle Entrate dovrebbe conseguentemente bloccare il rimborso, fino all'ammontare delle somme in gestione all'Ader. Ne deriva che, in caso di morosità del contribuente, la proposta di compensazione ha ben poco di volontario, poiché anche in ipotesi di rigetto il credito viene comunque aggredito. Discorso diverso vale se il debito verso l'Agenzia è ad esempio oggetto di dilazione. In tale eventualità, il rifiuto della proposta da parte del debitore non potrà essere di ostacolo, per un verso, all'erogazione del rimborso, sotto altro profilo, alla prosecuzione del pagamento del piano di rateazione. Ad ogni buon conto, per evitare di gravare sulla liquidità degli operatori economici in periodo emergenziale, il legislatore ha ritenuto di “disinnescare” l'intera procedura fino al 31 agosto scorso.
Però l'effettiva portata della previsione di sospensione è stata fortemente ridimensionata dall'interpretazione fornita dalle Entrate, con la circolare 25/E/2020. In essa si è infatti affermato che la stessa non opera con riferimento alla compensazione legale, regolata nell'articolo 23, Dlgs. 472/1997, né con riferimento alla compensazione eseguita in sede di rimborsi sul conto fiscale. Gli uffici hanno dunque il potere di dichiarare d'imperio la compensazione tra debiti risultanti da accertamenti definitivi e i crediti d'imposta del contribuente. Inoltre, in caso di contenzioso in corso, il Fisco ha il potere di disporre la sospensione dei rimborsi chiesti dal contribuente, fino a concorrenza dell'accertato o del pronunciamento del giudice e sino alla definizione del contenzioso medesimo. Entrambe le facoltà sono dunque rimaste esercitabili dall'Agenzia , in quanto non strettamente ricomprese nell'ambito di applicazione dell’articolo 28 ter, Dpr 602/1973.