Imposte

Proroga ampia per il country by country

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di Giacomo Albano e Livio Zallo

La proroga al 9 febbraio 2018 per l’invio delle comunicazioni country by country del primo anno riguarda tutti i contribuenti per i quali il termine sarebbe scaduto al 31 dicembre 2017. È quanto emerge dal comunicato dell’Agenzia di martedì che fornisce una lettura razionale del provvedimento delle Entrate dell’11 dicembre.

I termini di presentazione

Il provvedimento del 28 novembre ha previsto all’articolo 7.2 che, per il primo anno di rendicontazione, la società con un periodo di imposta che inizia il 1° gennaio 2016 o in data successiva e termina “prima” del 31 dicembre 2016, invia la comunicazione entro il 31 dicembre 2017 (così come i soggetti «ordinari»).

La fattispecie prevista all’articolo 7.2 interessa soltanto quei casi particolari di soggetti che rientrano nell’obbligo di rendicontazione relativo ai dati 2016 (avendo un esercizio che inizia il 1° gennaio 2016 o in data successiva, ex articolo 2 del decreto del Mef del 23 febbraio 2017) ma che hanno avuto un esercizio di durata inferiore ai 12 mesi. Per tali soggetti, per il primo anno di rendicontazione, il termine per la presentazione dei dati è stato spostato al 31 dicembre 2017 (coincidente con quello dei “solari”) anziché entro 12 mesi dalla chiusura dell’esercizio. In sostanza, secondo la regola dell’articolo 7.2, un soggetto che nel 2016 ha avuto un periodo d’imposta dal 1° gennaio 2016 al 30 settembre 2016 (perché, ad esempio, ha modificato la durata dell’esercizio in corso di anno) può usufruire dello stesso termine previsto per i soggetti solari, anziché del termine ordinario dei dodici mesi dalla chiusura del periodo d’imposta.

Il provvedimento di proroga ha fatto riferimento «alle comunicazioni relative al primo anno di rendicontazione, concernenti il periodo di imposta di rendicontazione che inizia il 1° gennaio 2016 o in data successiva e termina prima del 31 dicembre 2016, di cui al punto 7.2 del provvedimento» del 28 novembre 2017. Pertanto, seguendo un’interpretazione letterale, la proroga avrebbe riguardato solo le situazioni molto particolari previste all’articolo 7.2.

Il chiarimento

Il comunicato dell’Agenzia, forzando il dato letterale, chiarisce ora che la proroga riguarda sia le imprese il cui periodo d’imposta inizia il 1° gennaio 2016 o in data successiva e chiude al 31 dicembre 2016 che le imprese il cui periodo d’imposta inizia il 1° gennaio 2016 o in data successiva e chiude prima del 31 dicembre 2016. In sostanza, tutti i soggetti il cui termine ordinario sarebbe scaduto al 31 dicembre 2017.

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