Imposte

Prorogato il bonus affitti per il turismo

Credito d’imposta per i canoni versati nel trimestre gennaio-marzo 2022

di Franco Vernassa

Una dote di 128,1 milioni di euro a disposizione delle imprese del settore turistico per mitigare il costo delle locazioni di immobili a uso non abitativo sostenuto nel trimestre gennaio-marzo 2022 se vi è una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019. L’articolo 5 della bozza di Dl Sostegni ter approvato in Cdm prolunga il credito d’imposta sulle locazioni (articolo 28 del decreto legge 34/2020) che era stato già prorogato a luglio 2021 dall’articolo 4, comma 1, del Dl 73/2021 (decreto Sostegni-bis).

La nuova proroga non interviene direttamente sulla norma originaria (articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77) modificandone la durata, ma semplicemente richiama lo stesso articolo 28 con le modalità e alle condizioni ivi indicate in quanto compatibili.

Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della bozza di decreto legge il credito d’imposta spetta alle imprese del settore turistico con riferimento ai canoni «versati» in ciascuno dei mesi da gennaio 2022 a marzo 2022 rispetto agli stessi mesi del 2019.

Una prima annotazione riguarda i soggetti interessati dall’agevolazione che sono ora individuati nelle «imprese del settore turistico», mentre nell’articolo 28, comma 5, ultimo periodo del decreto legge 34/2020 vi rientravano le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator. La nuova definizione è sicuramente più ampia della precedente includendo quindi tutte le imprese del settore turistico (strutture turistico-ricettive, agenzie di viaggio, tour operator, terme, porti turistici ecc.).

Il comma 2 dell’articolo 5 della bozza prevede che il credito d’imposta spetti a condizione che le imprese del settore turistico abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.

Naturalmente, ai sensi del comma 3 dell’articolo 5, anche a questa norma agevolativa si applicano i limiti e le condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19», e successive modifiche.

La novità consiste nel fatto che gli operatori economici debbano presentare un’apposita autodichiarazione all’agenzia delle Entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione.

Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia medesima.

Il comma 4 dell’articolo 5 della bozza stabilisce che l’efficacia dell’agevolazione è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.

Dal punto di vista attuativo, si ritiene che continui ad applicarsi la prassi già pubblicata dell’agenzia delle Entrate (circolare 14/2020, risposte ad interpelli, codice tributo).

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