Diritto

La sfida dei professionisti è sulle prospettive dell’impresa

In arrivo i parametri per definire gli adeguati assetti organizzativi: 61 informazioni nella lista di controllo

di Simone Brancozzi

Sino ad oggi da molte parti si è lamentato il fatto che non vi era una chiara evidenza di come avrebbero dovuto essere realizzati, nella pratica, gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili. A chiarire la questione in modo definitivo sarà la lettera c) del punto 3 che viene aggiunta all’articolo 3 del Dlgs 14/2019 dal testo del consiglio dei ministri del 17 marzo.

Secondo le nuove modifiche i suddetti adeguati assetti devono poter consentire di ricavare tutte le informazioni necessarie per poter rispondere alla lista di controllo di cui al comma 2 del nuovo articolo 13. Si tratta della lista di controllo (ben 61 domande) introdotta dal decreto del ministero della Giustizia del 28 settembre 2021 in attuazione del decreto legge 118/2019 sulla composizione negoziata.

Nella maggioranza dei casi si tratta essenzialmente di informazioni di carattere qualitativo con approccio forward-looking, prescindendo dai dati di bilancio.

Lo stesso decreto legge 118/2019 prevede che l’esperto risanatore, prima di potersi accingere a cercare di trovare la quadra di un possibile risanamento, debba accertarsi dell’esistenza dei più volte citati adeguati assetti organizzativi amministrativi e contabili, vale a dire, in pratica, che siano disponibili adeguate informazioni forward looking sul futuro dell’azienda.

Il nuovo testo della riforma della crisi partorito dal consiglio dei ministri del 17 marzo ha completamente e definitivamente cancellato, con buona pace di tutti, il Titolo II del precedente Dlgs 14/2019 e quindi sono soppressi, anche se mai entrati in vigore, l’Organismo di composizione assistita della crisi (Ocri) e gli indici di cui al vecchio articolo 13, già in qualche modo abbozzati dal Cndcec. Al loro posto al Titolo II viene introdotto integralmente il testo del decreto legge 118 istitutivo della composizione negoziata della crisi che costituirà il principale strumento deflattivo del fallimento e delle altre procedure concorsuali.

La portata del provvedimento, quantomeno sulla carta, è abbastanza rivoluzionaria. È presumibile che le nuove modifiche introdotte al testo della riforma della crisi, così come si presenta dopo la correzione del testo scaturita dal consiglio dei ministri del 17 marzo, obbligherà gli addetti ai lavori, principalmente commercialisti, avvocati, revisori, sindaci ed amministratori, a rimodulare radicalmente il proprio modus operandi. Contrariamente a quanto generalmente fatto fino ad ora, dovranno occuparsi degli andamenti futuri delle aziende e non di quelli passati. Per farlo in maniera efficace ed efficiente dovranno inevitabilmente dotarsi di strumenti forward-looking ed abbandonare i vecchi criteri di backward-looking, come l’analisi di bilancio.

Già a far data dal 30 giugno 2021 l’European banking authority ha obbligato tutte le banche UE ad attribuire il merito creditizio unicamente sulla base di analisi forward-looking, mentre già in precedenza, adeguandosi ai nuovi scenari ed alle nuove prospettive, nel marzo 2019 l’Odcec di Milano, nelle linee guida per la redazione del business plan, invitava tutti i professionisti a basare i piani su strumenti forward-looking come la balanced scorecard.

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