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Prospetto contabile riepilogativo, rileva la data in cui è disponibile sul sito delle Dogane

Per esercitare il diritto alla detrazione Iva per le importazioni i documenti ricevuti nell’esercizio 2022 devono essere registrati nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione Iva

Anna Abagnale

La domanda

A partire da luglio 2022 la bolla doganale cartacea consegnata/trasmessa dai corrieri non è più considerata attendibile ai fini di attestare la correttezza dei dati dell’operazione. Il documento che ha sostituito la bolla doganale, ossia il «prospetto contabile riepilogativo» (per il periodo di transizione luglio/novembre il prospetto sintetico dell'importazione) viene reso disponibile al contribuente nell’area riservata del sito dell’agenzia delle Dogane nel momento in cui l’operazione di importazione viene considerata completata. Al fini di esercitare il diritto alla detrazione nei termini previsti dall’attuale normativa, i documenti ricevuti nell’esercizio 2022 devono necessariamente essere registrati nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione Iva. Ai fini dell'individuzione del momento di ricezione del prospetto contabile riepilogativo la data da prendere in considerazione è quella in cui il documento viene reso disponibile sul sito dell'agenzia delle Dogane o quella in cui il contribuente lo scarica dal sito ?
F. S. NA

Anche se al riguardo manca un’indicazione espressa da parte dell’amministrazione finanziaria, si ritiene che, al fine di individuare il momento esatto della ricezione del prospetto contabile riepilogativo, sia più corretto prendere in considerazione la data in cui il documento è reso disponibile sul sito dell’agenzia delle Dogane. Una soluzione diversa, che faccia dipendere il dies a quo dell’esercizio del diritto alla detrazione dalla discrezionalità del contribuente, non sembra plausibile.

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