Diritto

Protezioni inadeguate, scatta la condanna per la «231»

La Cassazione: non c’è esimente quando il lavoratore viola le regole perché non informato

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di Patrizia Maciocchi

L’azienda è responsabile, per colpa specifica, in caso di incidente del dipendente, se non fornisce protezioni adeguate, non informa nel dettaglio sui pericoli e non aggiorna il documento di valutazione dei rischi. La Cassazione (sentenza 13575) dichiara la prescrizione del reato di lesioni personali colpose a carico dell’amministratore unico di una Spa, ma conferma la sanzione di 30mila euro inflitta all’azienda per lesioni colpose gravi, per la violazione delle norme di sicurezza sul lavoro (articolo 25-septies Dlgs 231/2001). L’incidente riguardava un lavoratore che si era ustionato per rimuovere dei residui di plastica da un iniettore, aiutandosi con un’asticella di rame, senza usare i guanti. Un’impudenza che non salva l’azienda, perché i guanti in dotazione non erano adeguati.

Alla base della condanna il mancato acquisto di guanti utili ad evitare le ustioni, l’omesso aggiornamento del Dvr, e la scarsa formazione dei lavoratori. Il vantaggio, che la norma richiede per affermare la responsabilità dell’ente, stava nel risparmio di spesa derivato sia dal mancato acquisto di dispositivi più efficaci di quelli in uso, sia nell’assenza di corsi di formazione, oltre che nel maggior guadagno dato da ritmi di produzione resi più veloci dall’assenza di misure stringenti sulla sicurezza.

La Suprema corte, ricorda le regole che le aziende devono rispettare per evitare la condanna, indicazioni più che mai utili nel periodo di convivenza con la pandemia sui luoghi di lavoro. Non passa la tesi della difesa secondo la quale serviva la prova che l’incidente si sarebbe verificato anche se il lavoratore avesse indossato la protezione fornita. Né si poteva affermare il nesso causale tra l’evento e il mancato aggiornamento del Dvr, visto che il lavoratore non aveva rispettato le disposizioni di sicurezza. Per i giudici anche i comportamenti scorretti dei dipendenti andavano addebitati alla società a causa delle lacune informative.

L’azienda, oltre a fornire le protezioni ottimali, deve mettere il lavoratore nella condizione di fronteggiare tutti i rischi, prevedibili. All’imputato e alla società è stata contestata un’ipotesi di colpa specifica «concernente l’omessa adeguata previsione di un modello organizzativo adeguato, nel quale rientra anche la mancata formazione dei dipendenti».

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