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Può passare alla contabilità semplificata l’associazione sportiva uscita dal forfait nel 2022

L’Ads che nel 2022 ha superato la soglia dei 400mila euro può fare riferimento ai nuovi limiti di ricavo, pari a 500mila euro, previsti dal 1° gennaio 2023

di Marta Saccaro

Un’associazione sportiva dilettantistica con esercizio coincidente con l’anno solare, nel mese di dicembre 2022 ha superato il limite di 400.000 euro di proventi commerciali (sponsorizzazioni) che non gli consente di continuare ad adottare anche nel 2023 il regime forfettario della lege 398/1991. Avendo pertanto conseguito 410.000 euro di proventi commerciali, l’Asd chiede quale regime contabile può adottare nell’anno 2023.

1. Le regole

Il superamento del limite annuo di ricavi commerciali consentito per l’applicazione del regime di cui alla legge 398/1991, fissato in misura pari a 400.000 euro, determina la cessazione della possibilità di applicare le regole forfettarie a decorrere dal mese successivo a quello in cui lo sforamento si è verificato. Nel caso di specie, essendosi il superamento manifestato nell’ultimo mese del periodo d'imposta non si decade dalla possibilità di applicare il regime forfettario per tutto il 2022. Questa circostanza è stata confermata più volte dall’agenzia delle Entrate (risoluzione 123/E/2006 e circolare 18/E/2018).

2. Conseguenza dello splafonamento

In conseguenza del superamento della soglia dei 400.000 euro, quindi, l’associazione uscita dal forfait dovrà verificare quale regime di contabilità adottare per il periodo d’imposta successivo (il 2023). A tale fine si ricorda che l’articolo 18 del Dpr 600/1973 prevede la possibilità per le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali di adottare il regime di contabilità semplificata qualora siano rispettati determinati limiti di proventi commerciali conseguiti nel periodo di imposta precedente, differenziati a seconda del tipo di attività esercitata.

3. Nuovi limiti della semplificata

La legge 197/2022 ha innalzato il limite di ricavi di riferimento per la contabilità semplificata, fissando, dal 1° gennaio 2023, le seguenti soglie:
• 500.000 euro per chi svolge prestazioni di servizi;

• 800.000 euro per chi svolge altre attività.

Per la Asd che svolge attività di prestazioni di servizi (sponsorizzazioni) il limite di riferimento è quindi 500.000 euro. Nel caso in commento, tuttavia, occorre chiedersi se l’avvenuto superamento nell’anno 2022 della “vecchia” soglia di 400.000 euro sia condizione ostativa all’adozione del regime di contabilità semplificata per l’anno successivo.

4. Il rispetto del nuovo limite

La risposta può essere rinvenuta negli interventi che l’agenzia delle Entrate ha fatto in occasione di innalzamenti del limite di ricavi già avvenuti in passato. Con la circolare 80/E/2001, ad esempio, è stato specificato che per individuare il regime contabile “naturale” per l’anno di entrata in vigore delle nuove soglie le imprese devono verificare se nell’anno precedente è stato o meno superato il nuovo limite. Pertanto, chi nel 2022, avesse superato la vecchia soglia (400.000 euro), ma non la nuova (500.000 euro), potrà certamente applicare per l’anno 2023 il regime di contabilità semplificata.