Controlli e liti

Pvc definibili in modo agevolato anche negli anni successivi

Non serve la richiesta di avvio del procedimento da parte del contribuente. Esclusi dai benefici i provvedimenti derivanti dai controlli formali

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Contestazioni contenute nei Pvc consegnati entro fine mese definibili in modo agevolato anche tra vari anni e senza necessità di una specifica richiesta di avvio del procedimento di adesione da parte del contribuente.

A chiarirlo è la recente circolare 6/2023 con cui l’Agenzia ha fornito ulteriori chiarimenti sulle attuali sanatorie. Una rilevante questione affrontata dalla circolare riguarda gli atti esclusi dai benefici previsti per le adesioni e la definizione agevolata, in base alle quali sono dovute oltre imposte ed interessi, anche le sanzioni a un diciottesimo.

Innanzitutto, secondo l’Agenzia sono esclusi i provvedimenti derivanti dal controllo formale di cui all’articolo 36 ter Dpr 600/73.

In particolare, secondo il documento di prassi, gli istituti dell’adesione e dell’acquiescenza sono ordinariamente esclusi per tale tipologia di provvedimenti e pertanto, anche con riguardo alla sanatoria, non è possibile beneficiare della riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni.

La circolare tuttavia, precisa in proposito che per gli avvisi bonari da controllo formale è comunque possibile aderire al ravvedimento speciale (articolo 1 comma da 174 a 178 legge 197/2022) fino a quando il contribuente non riceva la comunicazione dell’esito del citato controllo. Non viene tuttavia considerato che talvolta le contestazioni da controllo formale nascono da errori “inconsapevoli” del contribuente, che si scoprono soltanto con l’esito del controllo (circostanza che impedisce la regolarizzazione).

Gli altri provvedimenti esclusi dalle sanatorie, secondo l’Agenzia, sono gli atti di contestazione di sole sanzioni.

L’esclusione deriva dal fatto che le sanatorie consentono la riduzione sanzionatoria all’acquiescenza disciplinata dall’articolo 15 Dlgs 218/97 ed espressamente agli atti di recupero dei crediti di imposta indebitamente compensati. Nessuna disposizione, invece, prevede forme agevolative per la definizione degli atti sanzionatori così come disciplinata dall’articolo 16 Dlgs 472/97. Ne consegue così che per questi provvedimenti, il contribuente nel caso in cui decida di definirli in acquiescenza, avrà l’ordinario beneficio della riduzione ad un terzo.

Altro importante chiarimento concerne le adesioni conseguenti ai Pvc consegnati entro il prossimo 31 marzo. I dubbi sorti riguardavano innanzitutto l’eventuale esistenza di un termine entro cui gli atti da definire dovessero essere notificati al contribuente, e, in secondo luogo, la necessità. o meno da parte dell’interessato di una esplicita richiesta della procedura di adesione.

Secondo l’Agenzia il presupposto per l’adesione agevolata avviata sul Pvc è esclusivamente la consegna del citato atto entro il 31 marzo 2023.

Da ciò consegue che la definizione agevolata spetta al contribuente sia nel caso in cui presenti autonomamente l’istanza di adesione, sia nell’ipotesi di procedimento avviato su iniziativa dell’Ufficio, nonostante l’invito dell’ufficio sia successivo al 31 marzo 2023 (ovviamente se riferito a Pvc consegnato entro tale data)

Così in vari casi si potrà verificare che i rilievi per il periodo di imposta 2021 contenuti in un Pvc consegnato entro fine mese, potranno beneficiare della riduzione delle sanzioni anche tra qualche anno (e fino al 2027) allorchè saranno oggetto di adesione.

La circolare precisa ovviamente che il beneficio spetta a condizione che sia sottoscritto l’accertamento con adesione e ci sia il relativo perfezionamento attraverso il pagamento della prima rata. In sostanza nei prossimi anni avremo due differenti e trattamenti sanzionatori in caso di adesione: uno agevolato per le contestazioni contenute in Pvc consegnati entro fine mese, l’altro ordinario per le altre contestazioni.

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