Quadro Rw con valori «fissi»
Le persone fisiche residenti fiscalmente in Italia, le società semplici e gli enti non commerciali che detengono investimenti patrimoniali all’estero o attività finanziarie suscettibili di produrre reddito in Italia devono compilare il modello Rw.
Oltre alla necessità di conoscere le nuove caratteristiche che qualificano una persona come “titolare effettivo” con effetti per la compilazione del predetto quadro, ricordiamo che quest’anno il modello presenta quattro novità.
Il decreto legge n. 193/2016 ha eliminato l’obbligo della compilazione del quadro Rw per gli immobili detenuti all’estero per i quali non sono intervenute variazioni (cambio di proprietà, modifiche di diritti reali, ampliamento o modifiche strutturali dei fabbricati e così via). Tuttavia è fatto salvo l’obbligo del pagamento dell’imposta sul valore dei predetti immobili. Ne consegue che il modello deve essere compilato secondo le medesime modalità degli anni precedenti. L’unico vantaggio è che viene meno l’applicazione delle sanzioni in materia di monitoraggio.
Le istruzioni al modello Rw precisano infatti che qualora il contribuente è esonerato dal monitoraggio, è in ogni caso tenuto alla compilazione della dichiarazione per l’indicazione dei redditi derivati dalle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale nonché per il calcolo dell’Ivie e dell’Ivafe.
Anche per i depositi e conti correnti costituiti all’estero non sussiste l’obbligo del monitoraggio il cui valore massimo complessivo non sia superiore a 15mila euro, ma anche questo limite viene svuotato dall’obbligo di pagare l’Ivafe quando il valore della giacenza media del conto corrente sia superiore a 5mila euro; in questo caso l’imposta è dovuta nella misura fissa di 34,20 per ogni conto corrente in luogo della misura del 2 per mille.
Le attività per le quali sussiste l’obbligo di compilare il modello Rw devono essere indicate assumendo il controvalore in euro degli investimenti e delle attività espressi in valuta e va calcolato sulla base del provvedimento del direttore della Agenzia emanato ai fini della individuazione dei cambi medi mensili agli effetti delle norme del Tuir.
Tuttavia il controvalore in euro non deve essere aggiornato ogni anno, ma si fare riferimento ai criteri previsti per la valorizzazione di ogni singolo bene o attività finanziaria.
Per gli immobili si deve assumere il costo di acquisto o quello dichiarato ai fini delle imposte di successione o donazione mentre per le attività finanziarie il valore nominale; quindi si doveva assumere il tasso di cambio vigente alla data di acquisto e poi non si cambia più.
Invece in mancanza del costo di acquisto nel modello Rw si deve riportare il valore di mercato rilevabile al termine dell’anno ed in questo caso si assumerà il controvalore in euro fissato con il provvedimento del 18 gennaio 2017 contenente il cambio valute per il mese di dicembre 2016. In particolare per i titoli quotati in borsa si deve indicare il valore di quotazione rilevato al 31 dicembre o al termine del periodo di detenzione ed anche in questi casi si assume il controvalore in euro del mese di dicembre 2016.
Questo principio è stato confermato dalla agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 77/E del 16 settembre 2016.
Nella colonna 18 del quadro Rw da quest’anno occorre specificare un numero per indicare la compilazione di uno o più quadri reddituali conseguenti al cespite indicato oggetto del monitoraggio ovvero si deve riportare il n. 5 se il bene è risultato infruttifero. Quindi scatta il collegamento con il reddito dichiarato: se ad esempio si tratta di affitto di fabbricati si deve indicare il numero 1 che si riferisce al quadro Rl.
Ai fini della compilazione del quadro Rw è fondamentale stabilire se i beni sono situati in Paesi collaborativi o meno. A tal fine si dovrebbe fare riferimento alla white list allargata con il decreto ministeriale 23 marzo 2017 che ha incluso negli Stati collaborativi il Principato di Monaco e lo Stato del Vaticano. Se il contribuente possiede una partecipazione in un Paese collaborativo deve riportare il valore nominale delle quote o azioni, mentre invece se la società ha la sede in un Paese black list si deve riportare il valore dei beni posseduti dalla società.
Va anche ricordata la norma contenuta nell’articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legge n. 193/2016 per coloro che hanno attivato (o lo stanno facendo) la procedura della collaborazione volontaria (voluntary bis); in questo caso il contribuente può liquidare gli importi dovuti per l’anno 2016 e la quota parte del 2017, indicando i relativi valori nella relazione di accompagnamento alla domanda e versando quanto dovuto entro il 30 settembre 2017 avvalendosi delle riduzioni sanzionatorie previste per il ravvedimento operoso senza l’obbligo di compilare il modello Rw.