Qualifica di socio da provare con presunzioni precise e concordi
Gli elementi che civilisticamente risultano sufficienti a condurre all'emersione della responsabilità del socio, ai fini fiscali assumono rilevanza di semplici elementi presuntivi, idonei, qualora assistiti dai requisiti della gravità, precisione e concordanza, a concorrere al raggiungimento della prova di tre elementi costitutivi della società: che tutti i soci concorrono, mediante conferimenti, alla formazione del patrimonio sociale; che l'attività è esercitata secondo modalità che consentono di imputarla al gruppo dei soci in quanto tale, prima ancora che a coloro che di esso fanno parte; che i risultati, positivi o negativi, ricadono su tutti i partecipanti alla società. Così la sentenza della Ctr Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. 1438/2020.
Una contribuente impugnava alcuni avvisi di accertamento , ai fini Iva ed Irap, emessi a suo carico dall'agenzia delle Entrate che le aveva attribuito lo status di socio occulto e il suo coinvolgimento nel meccanismo fraudolento emerso dall'attività investigativa della Gdf nei confronti di una società. I giudici di primo grado accoglievano le doglianze della contribuente , ovvero di non essere stata socia di fatto (ma solo una dipendente) e di non avere conseguito alcun vantaggio; la Ctp aveva supportato tale decisione con gli esiti del giudizio penale che avevano escluso la sussistenza di una associazione per delinquere.
I giudici “del riesame” confermano la decisione di prime cure argomentando con ulteriori osservazioni , nel merito ed in diritto. La qualifica di socio, afferma la Ctr, non si poteva dedurre dal fatto che la contribuente compilasse i modelli F24 con i quali venivano utilizzati i crediti Iva inesistenti, né dal fatto che avesse occultato le scritture contabili. Si ritiene, chiosa il Collegio, che gli elementi civilisticamente da soli sufficienti a condurre all'emersione della responsabilità dell'apparente socio, ai fini fiscali assumono rilevanza di semplici elementi presuntivi, idonei, qualora assistiti dai requisiti della gravità, precisione e concordanza, a concorrere al raggiungimento della prova dei tre elementi citati.
L’articolo 2247 del Codice civile, proseguono i giudici, stabilisce che ai fini dell'esistenza di una società sono richiesti sia un elemento oggettivo che un elemento soggettivo. Pertanto, anche sulla base di orientamenti giurisprudenziali consolidati, è evidente come a fondamento dello schema societario possono sempre individuarsi tre elementi: il fondo comune, l'alea comune nei guadagni e nelle perdite e la cosiddetta “affectio societatis”.