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Quando l’incremento del cespite può rientrare nel superammortamento

Il componente aggiuntivo può fruire dell’agevolazione solo quando ne ha i requisiti di per sé

di Gianluca Dan

La domanda


Nel corso del 2018 abbiamo acquistato cespiti materiali che fruivano del beneficio fiscale del superammortamento al 30%. Nel corso dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019, questi cespiti hanno avuto degli incrementi. Gli incrementi relativi a cespiti acquistati nel 2018 beneficiano del super ammortamento del 30%?
Esempio:
acquistato nel corso del 2018 uno stampo per 1.000,00 euro;
ammortamento fiscale del cespite 130% = 1.300,00 euro;
nel corso di gennaio 2019 lo stampo subisce un incremento di 100 euro (aggiunta di una dima) l’ammortamento fiscale per questo incremento sarà del 130% - 130,00 euro?
M. P. – Bergamo

La risposta è negativa. Il componente aggiuntivo potrebbe fruire del superammortamento come nuovo acquisto solamente se rispetta i requisiti per poterne fruire. Al riguardo, si ricorda che nel 2019 il superammortamento è stato introdotto dall’articolo 1 del decreto legge 34/2019, con decorrenza dal 1° aprile e fino al 31 dicembre 2019. O entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

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