Quando le prestazioni delle società di servizi possono non essere indicate nelle loro fatture
L’indicazione può essere omessa quando il servizio è già descritto nella fattura principale o nel Ddt
Si premette che già con la risposta 24 settembre 2019 ad interpello n. 389/E l’agenzia delle Entrate aveva chiarito che in caso di cessione di beni documentata da fattura elettronica differita, a norma dell’articolo 21, quarto comma, lettera a), del decreto Iva (Dpr 633/1972), era sufficiente che il dettaglio dell’operazione risultasse dal documento di trasporto emesso all’atto della consegna o della spedizione dei beni e che fossero indicati in essa il numero e la data di tale documento.
Si ritiene che anche per le cessioni di beni in esame sia possibile, alla luce della risposta numero 8/E della stessa Agenzia pubblicata il 21 gennaio 2020, limitarsi nel tracciato Xml ad un mero rinvio al documento di trasporto emesso, senza obbligo di allegarlo o di dettagliarlo nel file. L’unica prescrizione è la conservazione del predetto documento in formato cartaceo o elettronico.
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