L'esperto rispondeAdempimenti

Quando le prestazioni delle società di servizi possono non essere indicate nelle loro fatture

L’indicazione può essere omessa quando il servizio è già descritto nella fattura principale o nel Ddt

di Giuseppe Barbiero

La domanda


La risposta n. 8 del 2020, dell’agenzia delle Entrate, a seguito di interpello, in estrema sintesi, concede alle società di servizi (nel caso di specie, società di autotrasporto) la possibilità di non indicare nel corpo della fattura elettronica da inviare allo Sdi (sistema di interscambio) natura quantità e qualità di servizi prestati, a condizione che nella fattura principale siano richiamati gli estremi del documento approvato dalle parti da non allegare in formato xml alla fattura, ma da rendere disponibile ai verificatori in caso di verifica. Questo comportamento può essere esteso anche alla cessione di beni regolati da documenti di trasporto?
Z. R. – Manzano (Udine)

Si premette che già con la risposta 24 settembre 2019 ad interpello n. 389/E l’agenzia delle Entrate aveva chiarito che in caso di cessione di beni documentata da fattura elettronica differita, a norma dell’articolo 21, quarto comma, lettera a), del decreto Iva (Dpr 633/1972), era sufficiente che il dettaglio dell’operazione risultasse dal documento di trasporto emesso all’atto della consegna o della spedizione dei beni e che fossero indicati in essa il numero e la data di tale documento.
Si ritiene che anche per le cessioni di beni in esame sia possibile, alla luce della risposta numero 8/E della stessa Agenzia pubblicata il 21 gennaio 2020, limitarsi nel tracciato Xml ad un mero rinvio al documento di trasporto emesso, senza obbligo di allegarlo o di dettagliarlo nel file. L’unica prescrizione è la conservazione del predetto documento in formato cartaceo o elettronico.

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