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Quesiti Telefisco 110% / Bonus facciate

Per il bonus facciate del 90% si applicano i nuovi requisiti tecnici dell'allegato E per l'isolamento termico, introdotti dal decreto del Mise del 6 agosto 2020. Deve essere asseverare anche la «congruità» delle spese sostenute rispetto ai «massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento», in base all'articolo 3, comma 2, del decreto requisiti del Mise del 6 agosto 2020, il quale rimanda al punto 13 dell'allegato A dello stesso decreto?

La domanda

Per il bonus facciate del 90% si applicano i nuovi requisiti tecnici dell'allegato E per l'isolamento termico, introdotti dal decreto del Mise del 6 agosto 2020. Deve essere asseverare anche la «congruità» delle spese sostenute rispetto ai «massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento», in base all'articolo 3, comma 2, del decreto requisiti del Mise del 6 agosto 2020, il quale rimanda al punto 13 dell'allegato A dello stesso decreto?

Così come previsto dal comma 1, dell'art. 1 del c.d. DM requisiti tecnici, nel caso gli interventi di cui al Bonus Facciate (articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) riguardano interventi influenti dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, questi devono:
a) rispettare i requisiti tecnici di trasmittanza previsti dal citato DM;
b) asseverati secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 8, ovvero dall'Allegato A del citato DM.
Non è invece necessaria l'asseverazione della congruità dei prezzi, in quanto tale asseverazione è relativamente ai soli interventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 119 del DL Crescita.

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