Contabilità

Quota di ammortamento sospesa in base al criterio temporale

Nei rendiconti 2020 è possibile la sospensione fino al 100 per cento. In nota si deve specificare il periodo di mancato utilizzo del bene

di Franco Roscini Vitali

La possibilità di sospendere, nei bilanci 2020, gli ammortamenti fino al 100%, prevista dall’articolo 60 del Dl 104/20, conferma la volontà del legislatore di lasciare libertà decisionale all'estensore del bilancio, purché ne dia informazione nella nota integrativa. Questo porta a riflettere su quale potrebbe essere un parametro che, oggettivamente applicato, giustifichi tale impostazione: a tal fine, la variabile temporale potrebbe rappresentare l'elemento a cui rapportare l'abbattimento della percentuale di ammortamento e, di conseguenza, il valore della quota.

Pertanto, non avere utilizzato il bene per un numero di giorni, o di mesi, potrebbe costituire il driver per stabilire in modo più oggettivo possibile la quota di ammortamento, garantendo un’informativa di bilancio coerente con la situazione.

È uno dei chiarimenti contenuti nella circolare redatta congiuntamente da Cndcec e Fondazione nazionale dei commercialisti.

La rideterminazione del piano di ammortamento, a seguito della sospensione della quota 2020, è possibile se non vi sono vincoli contrattuali o tecnici, tali da limitare la vita utile, o meglio la durata economica del bene.

A tale proposito è utile distinguere tra vita utile del bene e durata utile dello stesso: infatti, la prima è riconducibile alla vita fisica, mentre la seconda a fattori interni e/o esterni all'impresa che condizionano la funzionalità del cespite stesso, nonché alla volontà/possibilità della società di fruire dello stesso per un previsto arco temporale. Per esempio, la variazione della capacità produttiva, piuttosto che la manutenzione, ovvero l'obsolescenza del bene, possono incidere sulla durata economico-aziendale, accorciando o allungando i tempi di ammortamento rispetto alla vita utile originaria dello stesso.

Quando non è possibile intervenire sulla rideterminazione del piano di ammortamento e, pertanto, deve essere mantenuto quello iniziale, la quota sospesa è ridistribuita nei successivi esercizi con l’effetto di un incremento degli ammortamenti. Il documento riporta alcuni esempi.

Altro chiarimento riguarda la costituzione della riserva indisponibile che potrà essere liberata nel momento della ripresa a conto economico della quota totale e/o in misura ridotta dell'ammortamento in precedenza sospeso.

Anche se il Codice civile non chiarisce il significato di “indisponibile”, si ritiene che la riserva non possa essere distribuita, così come non possa essere liberamente utilizzata, fatta eccezione per le ipotesi di copertura delle perdite di esercizio, prima che il capitale sociale sia intaccato.

La seconda parte della circolare si occupa delle disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale, previste nella legge di bilancio 2021.

Questa disposizione sterilizza gli effetti degli articoli 2446 e 2447 del Codice civile, ma impone agli amministratori di rilevare le perdite e di convocare l’assemblea senza indugio, sottoponendo ai soci la relazione sulla situazione patrimoniale, con le osservazioni dell'organo di controllo, dando conto anche dei fatti di rilievo intervenuti successivamente alla redazione della relazione.

Restano dubbi circa l'individuazione del corretto ambito applicativo della disposizione e della corretta interpretazione della locuzione «perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020» e, più specificatamente, se il termine «emerse» possa essere interpretato nell'accezione di «registrate e accertate contabilmente» nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, ovvero di perdite «maturate» in tale esercizio, ma accertate dall’assemblea successivamente.

La circolare illustra, commentandole, le varie tesi, ma rammenta che la circolare del ministero dello Sviluppo economico del 29 gennaio 2021 esclude che l’attuale versione dell'articolo 6 del decreto Liquidità possa riguardare perdite relative a esercizi antecedenti all’esercizio 2020 (o negli esercizi non coincidenti con l'anno solare, relative a esercizi che ricomprendano la data del 31 dicembre 2020), restando per esse valido il regime ordinario previsto dagli articoli 2446 - commi 2 e 3 -, 2482-bis - commi 4,5 e 6 -, e 2484 - comma 1, n. 4 - del Codice civile.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©