Diritto

Quotate, informativa ai soci nella fase preassembleare

Facoltativa la stampa del bilancio cartaceo nella riunione annuale. L’emittente può scegliere l’opzione degli strumenti telematici

di Nicola Cavalluzzo

Fino al 31 luglio 2022, le assemblee delle società, indipendentemente dalla presenza di apposite previsioni di legge o di statuto, potevano essere tenute senza la presenza fisica dei soci in un medesimo luogo. Ciò in forza della normativa emergenziale emanata a seguito della pandemia e, nessuna deroga era prevista per le società quotate tenute a redigere il bilancio d’esercizio e quello consolidato nel formato elettronico previsto dal regolamento Esef. Venuta meno la disciplina de quo, è necessario capire se esista o meno un obbligo di mettere a disposizione dei soci, che fisicamente si presentano all’assemblea di approvazione del bilancio, taluni documenti. A tale quesito risponde Assonime con il caso 2/2023 pubblicato il 2 febbraio. Nel documento in primis si ricorda che le società quotate, in base al regolamento Esef, devono pubblicare «anche il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato nel formato elettronico Xhtml, marcando alcune informazioni del bilancio consolidato con le specifiche Inline Xbrl».

Ebbene, dal punto di vista informatico, si tratta di due rappresentazioni diverse in quanto le specifiche Inline Xbrl sono frutto di «un’attività svolta con un processo informatico che è diretta a collegare i concetti contenuti nel bilancio consolidato con le etichette contenute nella tassonomia che li descrive». E quindi gli «utenti umani» saranno in grado di visualizzarli solo con il possesso di uno specifico programma di lettura contenuto in uno strumento informatico. E non è concessa la loro riproduzione su carta. L ’associazione prima di prendere posizione sul tema, ricorda che la predisposizione del bilancio in formato elettronico Xhtml ha valore legale e ne integra il processo di formazione. E, secondo il Tuf, unitamente alla relazione finanziaria di cui è parte integrante, deve essere messo a disposizione dei soci in vista dell’assemblea. Nel caso in cui il socio si rechi presso la sede della società, dovrà pertanto avere a disposizione uno strumento che gli consenta la lettura del documento nel formato elettronico. Gli obblighi in capo all’emittente in tema di documentazione da fornire al socio si esauriscono, in base al Tuf, con l’informativa preassemblare. Non esiste quindi un diritto da parte del socio ad avere una versione informatica dei documenti nel momento in cui si presenti fisicamente in assemblea. Resta ferma, ma su base volontaria, la possibilità di mettere a disposizione del socio la documentazione in formato cartaceo oppure fornirgli un dispositivo informatico che gli consenta di poter leggere i documenti nella forma elettronica.

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