Quote di ammortamento deducibili dall’entrata in funzione del bene
Per la Ctr Lazio 5771/16/2021 lo sgravio scatta dall'esercizio in cui l’asset entra nel ciclo produttivo
Le quote di ammortamento di un bene strumentale sono deducibili a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene, non assumendo di per sé rilevanza il momento dell’acquisto del bene. È quanto affermato dalla Ctr del Lazio con la sentenza n. 5771/16/2021 (presidente Terrinoni, relatore Caputi), che si pone nel solco di diverse pronunce di Cassazione.
Un imprenditore titolare di una ditta di trasporti acquista un autobus in data 20 dicembre 2014 (data di emissione della fattura). Il contribuente, considerata la data di acquisto del bene, porta in deduzione le relative quote di ammortamento fin dall’esercizio 2014. L’agenzia delle Entrate contesta tale condotta recuperando a tassazione il componente negativo. Il contribuente impugna l’accertamento e ottiene ragione in primo grado. Nella motivazione della sentenza, la Ctp focalizza l’attenzione sull’inerenza del bene rispetto all’attività dell’impresa, concludendo che lo stesso bene doveva ritenersi inserito nel ciclo produttivo dell’azienda nel momento in cui è entrato nella disponibilità materiale e giuridica dell’imprenditore.
Le Entrate allora propongono appello e la Ctr ribalta l’esito. I giudici prendono le mosse dall’articolo 102, comma 1, Dpr 917/1986 (Tuir), secondo cui le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l’esercizio dell’impresa sono deducibili a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene. La Ctr rileva che l’entrata in funzione del bene costituisce l’unico aspetto cui la normativa tributaria attribuisce rilevanza ai fini della deducibilità delle quote, in linea con la natura contabile ed economica dell’ammortamento, che rappresenta il decremento progressivo di valore del bene corrispondente all’utilizzo che ne viene fatto per le finalità dell’impresa.
A supporto della propria decisione, la Ctr richiama diverse pronunce della Suprema corte (2742/2020, 3618/2020 e 32719/2018) che hanno evidenziato la necessità di ancorare il momento di avvio della deducibilità delle quote di ammortamento del bene strumentale al momento dell’inizio di effettiva utilizzazione dello stesso, indipendentemente dalla conclusione del negozio traslativo. In definitiva, oltre alla mera conclusione dell’acquisto, ai fini della deducibilità occorre la dimostrazione, il cui onere è a carico del contribuente, del concreto ed effettivo utilizzo del bene all’interno del ciclo produttivo.
Pertanto nel caso di specie la Ctr accoglie l’appello dell’Agenzia, avendo il contribuente dimostrato l’acquisto dell’autobus in data 24 dicembre 2014 senza tuttavia fornire la prova della sua entrata in funzione nella medesima annualità.