Controlli e liti

Radiazione annullata, resta l’esercizio abusivo

La Cassazione 12100/2023 relativa al caso di un commercialista: non è sanato il reato commesso durante la sospensione cautelare

di Patrizia Maciocchi

L’annullamento del provvedimento di radiazione dall’Albo dei commercialisti, non “sana” il reato di esercizio abusivo della professione che scatta per chi ha svolto l’attività malgrado la sospensione cautelare. Né la rilevanza penale della condotta può essere esclusa dal fatto che l’imputato abbia svolto l’attività di patrocinio davanti agli organi di giustizia tributaria, spendendo il suo titolo di revisore dei conti. Una qualifica che non legittima, di per sé, il patrocinio davanti al giudice tributario. La Cassazione, (sentenza 12100), respinge il ricorso del professionista, secondo il quale l’intervenuto annullamento della radiazione dall’Albo avrebbe travolto anche gli effetti del mancato rispetto del provvedimento cautelare adottato nelle more. Per la Suprema corte però così non è. Il colpo di spugna sulla radiazione, tra l’altro nello specifico per motivi procedurali, ha effetto dal momento nel quale viene deciso e non per il passato.

Come argomento di “riserva” il ricorrente, si gioca anche il suo titolo di revisore contabile che, a suo dire, gli avrebbe consentito nel periodo di sospensione di esercitare davanti agli organi di giustizia tributaria.

La Suprema corte ricorda però che, in base al Codice del processo tributario, fra i soggetti abilitati all’assistenza tecnica in tale sede non sono compresi i revisori contabili in quanto tali, ma l’apertura, limitata, riguarda solo i soggetti in possesso degli altri titolo considerati dalla norma.

Passa dunque il solo motivo di ricorso relativo all’applicazione della pena accessoria, prevista dall’articolo 348, comma 2 del Codice penale, secondo la quale l’esercizio abusivo della professione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10mila a 50mila euro. Un giro di vite introdotto dalla legge 3/2018, che sanziona le condotte in modo più severo. La norma non poteva dunque essere applicato per fatti commessi prima della sua entrata in vigore.

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