Adempimenti

Rafforzamento patrimoniale, calcolo sugli importi massimi da precisare in conversione

Chiarimenti necessari sui crediti di imposta concessi dal Dl Rilancio sulla capitalizzazione delle imprese

di Primo Ceppellini e Roberto Lugano

I crediti di imposta concessi dalla nuova normativa sul rafforzamento patrimoniale delle imprese sono soggetti a limiti quantitativi ma non è definito come debbano essere calcolati gli importi massimi.

Il credito per i soci

Intanto ricordiamo che il comma 4 dell’articolo 26 del Dl 34/20 prevede chiaramente il caso di un soggetto che investa in «una o più società». Questo significa – come in diversi casi può effettivamente accadere – che lo stesso contribuente può conferire denaro in più di una società. Il successivo comma 5 introduce l’importo massimo di due milioni; non è chiaro se il limite si applichi per società o per soggetto visto che letteralmente la norma prevede che «L’investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d’imposta non può eccedere euro 2.000.000».

Ipotizziamo che si debba adottare l’interpretazione più restrittiva, e cioè che il limite di due milioni riguardi il soggetto che apporta il denaro: questo significa, in un esempio semplice, che se un contribuente conferisce 1,5 milioni alla società Alfa e due milioni alla società Beta, non potrà ottenere un credito di 700.000 euro (il 20 % dei 3,5 milioni complessivi) ma dovrà fermarsi a 400.000 (il 20% di 2 milioni). Se il ragionamento riguardasse solo il socio conferente non ci sarebbero ulteriori problemi. La normativa che regola l’incentivo, però, incrocia il credito per i soci con quello eventualmente spettante alla società. E quindi l’analisi si complica. Bisogna quindi capire non solo qual è l’importo massimo (in modo facile, come si è visto), ma anche come è determinato, per poter poi fare i calcoli corretti in capo alle società. Si potrebbe infatti arrivare a diverse conclusioni:

•il credito spetta per 300.000 euro per il conferimento ad Alfa e per 100.000 euro da quello in Beta (privilegiando la società Alfa);

•il credito spetta per 400.000 euro solo per il conferimento in Beta (privilegiando questa società);

•il credito spetta proporzionalmente (400*1,5/3,5 per Alfa e 400*2/3,5 per Beta);

•il contribuente è libero di scegliere la ripartizione tra le due entità, sempre nel rispetto del limite massimo;

•si applica un criterio cronologico, sulla base delle date dei versamenti.

Il credito per la società

Il bonus fiscale consiste in un credito di imposta pari il 50% delle perdite 2020 che eccedono il 10% del patrimonio netto. Il comma 20 dell’articolo 26 prevede che il beneficio massimo debba ammontare a 800.000 euro, ma questo limite riguarda il cumulo dei due bonus (credito per chi investe e credito per le perdite) che spettano a due soggetti diversi: i soci e la società. In caso di superamento, non si capisce quale dei due crediti debba essere ridotto, se esiste un ordine oppure va adottato un criterio proporzionale. Si possono avere diverse soluzioni:

•determinare prima il credito del socio, e attribuire solo il residuo alla società (soluzione in linea con il comma 20 dell’articolo 26 che prevede che la società ottenga dai conferenti l’attestazione della misura dell’incentivo di cui hanno usufruito);

•determinare prima il credito della società, attribuendo poi il residuo al socio;

•una ripartizione proporzionale;

•una ripartizione libera, scelta dai contribuenti, che rispetti solo il vincolo complessivo.

È facile concludere che la norma di legge necessita di correzioni che evitino incertezze applicative nel presente e contenziosi in futuro.

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