Adempimenti

Rappresentante legale, linea dura sulla comunicazione tardiva dei dati

Le risposte a interpello 86 e 87: è una violazione formale e si applica la sanzione amministrativa fissa

Con le risposte agli interpelli 86 e 87, l’agenzia delle Entrate torna ancora una volta sul tema del discrimen tra violazioni formali e violazioni meramente formali sanzionando comportamenti che non sembrano però arrecare danno o pregiudizio all’attività accertativa.

Negli interpelli proposti all’agenzia delle Entrate, era stato richiesto se la tardività della comunicazione dei dati identificativi del nuovo rappresentante legale, con il relativo modello Anr/3 (che, secondo quanto previsto dall’articolo 35-ter del Dpr 633/72, andrebbe presentato entro il termine di trenta giorni dall’avvenuta variazione), potesse essere qualificata alla stregua di una violazione meramente formale, quindi non punibile secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 5-bis del Dlgs 472/1997. Si consideri anche che l’errore, inevitabilmente, era confluito nelle liquidazioni periodiche Iva le quali erano state presentate tempestivamente e risultavano corrette in ogni informazione, con la sola eccezione di quella relativa al nominativo del rappresentante legale.

L’agenzia delle Entrate, disconoscendo la soluzione proposta dal contribuente, ha ritenuto invece che il suddetto errore rientri tra le violazioni cosiddette formali e pertanto suscettibile di sanzioni amministrativa in misura fissa sia per infedele presentazione della dichiarazione che per infedele comunicazione dei dati di liquidazione nonché per omessa presentazione della dichiarazione di inizio attività ovvero di presentazione della stessa con indicazione inesatte. Riconoscendo solo la possibilità di sanare il tutto con l’istituto del ravvedimento operoso.

Non solo. Tale comportamento configura altresì l’omessa presentazione della dichiarazione annuale Iva 2018 per il 2017 in quanto inviata oltre i termini di cui all’articolo 8, coma 1 Dpr 322/1998. Violazione peraltro non ravvedibile.

Una tale conclusione deve far ragionare sull’errato sistema sanzionatorio in essere e sul modo con il quale l’agenzia delle Entrate interpreta il concetto di violazione meramente formali.

Giova ricordare che le violazioni formali, pur non incidendo sulla determinazione dell'imponibile, dell’imposta o del pagamento del tributo, sono oggetto di una specifica sanzione, poiché idonee a pregiudicare l’attività accertativa dell’Ufficio. Di contro le violazioni meramente formali risultano del tutto esenti da qualsiasi conseguenza sanzionatoria (articolo 6, comma 5-bis del Dlgs 472/1997) in quanto non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.

Non si riesce a comprendere, nel caso di specie, come l’errata indicazione di un dato identificativo del rappresentante legale di una società, soggetto comunque “terzo” rispetto alla stessa, possa ostacolare o pregiudicare l’attività istruttoria e l’azione di controllo da parte degli uffici i quali avevano tutti i dati a loro disposizione per identificare il soggetto responsabile dell’imposta e delle violazioni.

Manca, ancora una volta, l’occasione per risolvere i numerosi dubbi che il tema ha già posto nel recente passato (si veda, sul punto, la Circolare n. 11/E del 2019).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©