Rappresentanza diretta per i centri di assistenza doganale
I Centri di assistenza doganale, nel presentare una dichiarazione doganale mediante la propria procedura di domiciliazione, potranno agire per i loro clienti anche con l’istituto della rappresentanza diretta: è questa la novità introdotta dalla circolare 1/D del 19 gennaio scorso, con cui l’agenzia delle Dogane, dando seguito a un parere della Commissione Europea nell’ambito del sistema Eu Pilot, ha modificato le modalità di esercizio dell’istituto della rappresentanza nell'ambito delle procedure domiciliate.
Il parere è scaturito da un reclamo formulato da un’associazione di categoria, che lamentava il rifiuto dell’amministrazione doganale italiana di autorizzare la procedura di domiciliazione con la modalità della rappresentanza diretta.
La Commissione ha ritenuto che la rappresentanza degli spedizionieri doganali debba essere sempre consentita, sia essa diretta oppure indiretta, talchè una sua limitazione a questa seconda forma nel caso delle procedure domiciliate doveva essere considerata in contrasto con l’articolo 5 del Codice doganale comunitario: dunque, l’agenzia delle Dogane italiana, onde evitare l’avvio di una procedura di infrazione, ha emanato la circolare in parola per illustrare le nuove modalità operative, in vigore dal prossimo 2 febbraio.
Da questa data i Centri di assistenza doganale potranno utilizzare le procedure di domiciliazione cui sono autorizzati o ricorrendo – come è avvenuto finora – alla rappresentanza indiretta del proprio cliente (con la conseguente responsabilità solidale per i diritti doganali, ai sensi dell’articolo 201, paragrafo 3, del Codice comunitario) oppure alla rappresentanza diretta (talchè ogni conseguenza della dichiarazione nei confronti dell’autorità doganale ricadrà sul cliente): in tale seconda ipotesi, la circolare – per garantire la salvaguardia dei diritti doganali dovuti – richiede ai Cad di ottemperare «ad alcune condizioni specifiche finalizzate a porre in essere adeguate procedure interne che consentano di assicurare i presidi previsti dall’articolo 253, par. 4» delle disposizioni di applicazione del Codice doganale, ossia la corretta identificazione delle persone rappresentate e la possibilità di effettuare controlli doganali appropriati, pena il venir meno del rapporto di fiducia con l’Amministrazione (con, verosimilmente, la revoca dei benefici accordati).
Sul piano operativo, i Centri di assistenza doganale che vorranno avvalersi della rappresentanza diretta (da sola o alternativamente a quella indiretta) dovranno presentare apposita richiesta allegando gli elenchi aggiornati dei clienti (importatori/esportatori) per i quali si intende utilizzare tale forma di rappresentanza, indicando nome, cognome o ragione sociale, codice Eori; qualora il cliente non sia titolare dello status di operatore economico autorizzato (Aeo), dovrà essere anche indicata la sede amministrativa, la presenza di stabilimenti e ogni altra informazione utile a individuarlo, avvalendosi eventualmente di procedure di controllo del rischio doganale dei soggetti rappresentati. Per ogni cliente dovrà essere poi fornito l’atto comprovante il potere di rappresentarlo (mandato e procura) e un elenco aggiornato dei doganalisti designati dal rappresentante, titolare della procedura di domiciliazione, per la presentazione della dichiarazione.
Gli uffici doganali competenti per territorio effettueranno dei preaudit finalizzati al rilascio di apposita autorizzazione, che per i Cad certificati Aeo sarà più agevole ottenere.
I soggetti autorizzati dovranno indicare un codice nella casella 14 del Dau per evidenziare che agiscono in rappresentanza diretta.
Restano esclusi dalle novità tutti gli altri soggetti intermediari (quali case di spedizione, corrieri aerei internazionali, magazzini generali), stante l'esistenza, nel nostro Paese, di una riserva di legge (articolo 40 del Dpr n. 43/1973) in favore dei doganalisti.