Controlli e liti

Rate con le Entrate, decadenza per la garanzia da comunicare prima di emettere la cartella

L’ordinanza 11606 della Cassazione: vanno comunicate le eventuali irregolarità per consentire al contribuente di sostituire la fideiussione

di Francesco Paolo Fabbri

La decadenza dal pagamento rateizzato dei tributi, per irregolarità connesse alla garanzia presentata dal contribuente, deve essere preventivamente comunicata a quest’ultimo da parte dell’Amministrazione finanziaria. Ciò, in particolare, in precedenza rispetto all’emissione della cartella con la quale viene azionata la pretesa impositiva che aveva formato oggetto della dilazione. È questo il principio rinvenibile dall’ordinanza 11606 del 4 maggio 2021, che ha visto i giudici della Cassazione esprimersi sul pagamento rateizzato di un debito d’imposta ex articolo 19 del Dpr 602/1973.

Nel caso di specie, a fronte di omessi versamenti Iva una società presentava una fideiussione al fine di ottenere la rateizzazione di quanto dovuto. Fideiussione che, risultando rilasciata da un soggetto che esercitava abusivamente l’attività finanziaria – mediante emissione di polizze fideiussorie false – veniva considerata dall’Amministrazione finanziaria inidonea per il perfezionamento della procedura di rateizzazione. Per questo motivo la società riceveva la cartella di pagamento con l’importo complessivo da versare, in considerazione della decadenza dal pagamento rateizzato del proprio debito.

Il caso

La società instaurava quindi il relativo giudizio, vedendo accolto il ricorso da parte della Ctp competente. I giudici di primo grado statuivano infatti che la mera irregolarità della fideiussione non risultava circostanza idonea a determinare la decadenza del beneficio della rateizzazione prevista dall’articolo 19 del Dpr 602/1973. Questo, in ogni caso, ove tale decadenza non avesse formato oggetto di apposita comunicazione di irregolarità, da notificarsi preventivamente al soggetto che aveva presentato l’istanza per la rateizzazione.

Quanto argomentato dai giudici di primo grado veniva poi confermato dalla Ctr, la quale sosteneva, ulteriormente, che la cartella non fosse sufficientemente motivata, non recando l’indicazione dell’irregolarità della fideiussione in esame.

La questione veniva quindi riproposta in sede di legittimità, laddove la parte pubblica sosteneva che la prestazione di idonea garanzia costituisce uno dei presupposti di efficacia della procedura di rateizzazione, motivo per cui la relativa mancanza non invalida la pretesa tributaria. Tale pretesa, secondo l’agenzia delle Entrate, poteva quindi formare oggetto di riscossione con emissione della cartella di pagamento. Inoltre l’Agenzia ritiene che, nel caso in esame, la prova del perfezionamento della rateizzazione incombeva sul contribuente.

La decisione

Di diverso avviso risulta però la Cassazione. Infatti, secondo i giudici di legittimità, ove l’Ufficio ritenga che la garanzia sia venuta meno per irregolarità deve darne preventiva comunicazione alla parte che ha richiesto la rateizzazione, in modo che si possa procedere con la sostituzione della garanzia. Quanto riportato anche considerando che, nel caso di specie, non v’era dubbio sul fatto che la fideiussione fosse stata prodotta da parte della società, la quale aveva altresì proceduto con il regolare l’adempimento delle prime tre rate previste dalla dilazione. Motivo per cui, a parere dei giudici di legittimità, la rateizzazione risultava regolarmente avviata.

Difatti, a fronte dell’istanza presentata dalla società per il pagamento rateizzato e della produzione della fideiussione – ritenuta irregolare dalle Entrate – non era intervenuto alcun provvedimento di rigetto da parte dell’autorità fiscale. Anzi, proprio l’Amministrazione finanziaria indicava alla società istante la scansione dei tempi per il versamento rateale di quanto dovuto, scansione che veniva debitamente rispettata tramite i versamenti tempestivi. Così da ingenerare nella società l’aspettativa del concreto accoglimento dell’istanza per la rateizzazione e del regolare perfezionamento della procedura.

In definitiva, secondo i giudici della Cassazione, qualora l’Amministrazione deduca il mancato perfezionamento della rateizzazione per invalidità della garanzia, è lo stesso Ufficio a dover provare la sussistenza dell’irregolarità che ne ha causato la decadenza, al pari del momento in cui tale circostanza si è avverata. Non risultando, invece, a carico del contribuente l’onere di provare il corretto perfezionamento della stessa procedura.

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