Rateizzazione della plusvalenza anche per i marchi non iscritti in bilancio
La risposta a interpello 19/2020 consente l’applicazione anche con la mancata iscrizione senza costi sostenuti
La rateizzazione della plusvalenza ex articolo 86, comma 4, del Tuir relativa ai marchi è consentita anche nel caso in cui gli stessi non sono iscritti in bilancio. È questo il contenuto della risposta a interpello 19/2020 del 4 febbraio.
La questione
Un’associazione di categoria Alfa rappresenta determinati produttori in Italia e aderisce anche all’associazione di categoria europea. Essa è titolare di marchi italiani ed europei, domini internet italiani ed europei, banca dati relativa alle anagrafiche dei visitatori. Alfa ha poi costituito una sua Srl, integralmente controllata, per lo svolgimento delle attività commerciali connesse al suo scopo sociale. La società è licenziataria esclusiva di tutti i beni immateriali dell’associazione. Successivamente una società terza (Beta) ha acquisito tutti i beni immateriali di proprietà di Alfa, corrispondendole un prezzo dilazionato nel tempo quanto all’incasso. L’istante domanda se la rateizzabilità della plusvalenza in base al comma 4 dell’articolo 86 del Tuir sia preclusa per il fatto che i beni in questione non sono stati iscritti in bilancio.
Alfa supporta la propria impostazione facendo leva sulla risoluzione 9/661 del 10 agosto 1991 nella quale l’ufficio aveva confermato che la disciplina delle plusvalenze patrimoniali fosse applicabile anche ad un marchio che non era stato iscritto in contabilità, non essendo stato sostenuto alcun costo per il suo acquisto o per la sua produzione. In tal caso, infatti, il costo da porre a raffronto con il corrispettivo realizzato era pari a zero, analogamente al caso in cui il bene risulta completamente ammortizzato. Anche la nota della Direzione regionale della Lombardia n. 44434 del 22 giugno 1999 si era espressa in tal senso con riferimento alle attività immateriali ricevute nell’ambito di una fusione. Peraltro, anche in tema riscatto di un bene in leasing, la risoluzione 379/E/2007 aveva chiarito che al possesso triennale concorre anche il periodo di detenzione a titolo di locazione finanziaria.
La risposta
La risposta dell’Agenzia, nel solco delle precedenti pronunce citate, è positiva. Va detto che l’Agenzia prende per buono il fatto che ad alfa si applichino le disposizioni Ires di cui al capo I e II del Tuir. E ciò probabilmente in considerazione del fatto che, disponendo di una Srl per le attività commerciali, si poteva pensare diversamente.
Viene ripercorsa quindi la norma dell’articolo 86, che si applica ai beni differenti da quelli produttivi di ricavi ai sensi dell’articolo 85, secondo cui le plusvalenze concorrono a formare il reddito se realizzate mediante cessione a titolo oneroso, come differenza fra corrispettivo conseguito e costo non ammortizzato del bene.
La rateizzazione ai sensi del comma 4 è consentita, a fronte di un possesso triennale del bene, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. La scelta deve risultare dalla dichiarazione, pena l’assoggettamento per intero nell’esercizio di realizzazione. L’Agenzia richiama quindi la pronuncia del 1991 sul marchio, confermando che la norma si applica anche nel caso di mancata iscrizione in assenza di sostenimento di costi.