Contabilità

Rateizzazione plusvalenze, resta il doppio binario

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di Davide Cagnoni e Alessandro Germani

Le nuove regole sui bilanci introdotte dal Dlgs 139/2015 e il conseguente restyling dei principi contabili operato a dicembre 2016 hanno profondamente inciso sull’assetto contabile dei soggetti Oic adopter. Similmente a quanto avvenuto in passato per quelli Ias/Ifrs adopter, ciò ha comportato l’adozione del principio di derivazione rafforzata e la conseguente applicazione, anche per i soggetti Oic, dei Dm 1° aprile 2009 n. 48 e 8 giugno 2011. L’aspetto è stato disciplinato puntualmente dal Dm 3 agosto 2017 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 24 novembre scorso).

Di seguito, invece, ci soffermiamo sulla portata pratica delle nuove norme, allo scopo di individuare:

• da un lato i casi in cui resta valida l’applicazione delle disposizioni del Tuir;

• dall’altro le fattispecie per le quali l’applicazione della presa diretta dal bilancio potrà comportare sensibili cambiamenti di impostazione.

Tali aspetti andranno tenuti in debita considerazione per i prossimi bilanci e fondi imposte relativi al 31 dicembre 2017.

La validità del Tuir

Circa il primo aspetto, l’articolo 2, comma 1, lettera a), n. 1 del Dm 3 agosto 2017 richiama per i soggetti Oic adopter l’articolo 2, comma 2, del Dm 48/2009. Questa disposizione riguarda l’applicazione delle norme del Tuir «che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi o la loro esclusione o ne dispongono la ripartizione in più periodi di imposta, nonché quelle che esentano o escludono, parzialmente o totalmente, dalla formazione del reddito imponibile componenti positivi, comunque denominati, o ne consentono la ripartizione in più periodi di imposta, e quelle che stabiliscono la rilevanza di componenti positivi o negativi nell’esercizio, rispettivamente, della loro percezione o del loro pagamento».

Ciò significa che tutta una serie di disposizioni di natura fiscale e che prescindono dalla presa diretta dal bilancio continueranno a operare anche per i soggetti Oic adopter. Stiamo parlando, ad esempio, della rateizzazione delle plusvalenze e dei contributi in conto capitale, del principio di cassa applicabile a dividendi e compensi amministratori. In tutti questi casi, quindi, continuerà a operare un doppio binario fra ambito civilistico e fiscale.

La derivazione rafforzata

Vediamo, invece, quei casi per i quali è possibile ipotizzare cambiamenti a seguito dell’introduzione della derivazione rafforzata. A questo riguardo sempre l’articolo 2, comma 1, lettera a), n. 1, del Dm 3 agosto 2017 richiama per i soggetti Oic adopter l’articolo 2, comma 1, del Dm 48/2009, introducendo per gli stessi quel criterio di prevalenza della sostanza sulla forma già previsto per i soggetti Ias. La norma del Dm 48/2009 stabilisce che, in applicazione di tale criterio «devono intendersi non applicabili a tali soggetti le disposizioni dell’articolo 109, commi 1 e 2, del testo unico, nonché ogni altra disposizione di determinazione del reddito che assuma i componenti reddituali e patrimoniali in base a regole di rappresentazione non conformi all’anzidetto criterio».

Partiamo dalle situazioni per le quali, tendenzialmente, è ragionevole ritenere che non vi saranno impatti particolari. Infatti, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi l’articolo 109, comma 2, del Tuir fissa la competenza in base ai seguenti principi:

• per i beni mobili vale la consegna o spedizione, per gli immobili e le aziende la stipula dell’atto, a meno che il trasferimento della proprietà non si verifichi in data diversa e successiva in base a particolari clausole;

• per i servizi vale invece la data di ultimazione dei medesimi.

Per queste fattispecie, in ogni caso, i nuovi principi contabili non sembrano divergere dalle attuali regole fiscali, motivo per cui è ragionevole non attendersi cambiamenti importanti.

Differente è, invece, il caso della competenza che si declina attraverso il principio della certezza e oggettiva determinabilità sancito dall’articolo 109, comma 1, del Tuir. A questo riguardo, infatti, si era abituati a contabilizzare a fine anno una serie di costi e ricavi che poi non trovavano riconoscimento fiscale e determinavano una conseguente variazione in aumento o diminuzione, innestando il doppio binario. Casi tipici sono rappresentati dalle cause legali, dalle transazioni, dai premi aziendali di vario genere, dai resi su vendite per tutto l’ambito delle aziende commerciali e della grande distribuzione. La presa diretta dal bilancio adesso semplifica il quadro, ma determina un cambiamento rispetto al passato con il quale bisognerà comunque prendere dimestichezza.

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