Adempimenti

Ravvedimento frazionato per le rate dell’avviso bonario

Regolarizzazione ammessa sia autonomamente per i singoli versamenti sia per quello complessivo

di Lorenzo Pegorin

Ravvedimento operoso frazionato applicabile anche in ipotesi di rateazione degli avvisi bonari. È quanto si ricava dalla lettura del nuovo articolo 13-bis Dlgs del 472/97 introdotto dal Dl 34/2019 (decreto crescita).

Il terzo periodo dell’articolo 13-bis ha, infatti, previsto che, in caso di versamento tardivo dell’imposta frazionata in scadenze differenti, la regolarizzazione è ammessa sia autonomamente per i singoli versamenti, sia per il versamento complessivo, dove in ogni caso ai fini del ravvedimento va applicata la riduzione riferita al momento in cui la sanzione e gli interessi sono effettivamente versati.

In termini generali, va detto che, se è pur vero che la norma non disciplina specificatamente il ravvedimento frazionato relativo a precisi istituti quali ad esempio l’accertamento con adesione, l’acquiescenza e gli avvisi bonari, per le quali il relativo ravvedimento è, lo ricordiamo espressamente disciplinato dal comma 6 dell’articolo 15-ter del Dpr 602/73, è innegabile come tale ultima disposizione contenga un espresso riferimento all’articolo 13, Dlgs 472/97, cui sono inequivocabilmente applicabili le previsioni dell’articolo 13-bis in esame.

Pertanto, pur in assenza di una conferma ufficiale da parte dell’agenzia delle Entrate, è logico interpretare che il principio sul ravvedimento operoso frazionato si possa applicare anche nell’ipotesi di rateazione degli avvisi bonari.

Ma facciamo un passo indietro, ed analizziamo con ordine la questione.
In primo luogo va ricordato che il versamento delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo automatizzato (articolo 36-bis Dpr 600/1973 e articolo 54-bis del Dpr 633/1972) e controllo formale delle dichiarazioni (articolo 36-ter del Dpr 600/1973) può essere rateizzato secondo quanto previsto dall’articolo 3-bis del Dlgs 462/1997.

Nello specifico è prevista la possibilità per importi dovuti fino a 5mila euro, di rateizzare la somma da pagare fino ad un massimo di 8 trimestrali. Per gli importi eccedenti euro 5mila, il numero massimo di rate trimestrali è pari a 20.

Si verifica decadenza dalla dilazione per il pagamento di quanto richiesto con l’avviso bonario se con riferimento:
•al pagamento della prima rata, il versamento non avviene, generalmente nei 30 giorni dalla ricezione dell’avviso bonario (con l’unica eccezione all’articolo 15-ter del Dpr 602/73, il lieve inadempimento);
•ad una delle altre rate diverse dalla prima, il versamento non avviene entro la scadenza del pagamento della rata successiva.
Il contribuente, in caso di inadempimento, può evitare l’iscrizione a ruolo delle somme fruendo del ravvedimento operoso se esso interviene:
•entro il termine di pagamento della rata successiva;
•in caso di inadempienze relative alla totalità delle somme dovute o all’ultima rata, entro 90 giorni dalla scadenza.

Si tratta dunque di ravvedimento operoso che potrà avvenire, a seconda dei casi, fruendo della sanzione da tardivo versamento unicamente nella misura di 1/10 o 1/9.

In tali casi, a nostro parere è altresì possibile procedere al ravvedimento operoso anche in più tranches; il tutto però dovrà concludersi entro la tempistica prevista (pagamento rata successiva o 90 giorni) al fine di evitare l’iscrizione a ruolo dei “residui” importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©