Ravvedimento per la sanzione sul ritardato pagamento dell’avviso di liquidazione
Il ravvedimento deve avvenire prima della notifica della cartella di pagamento con cui verranno riscosse le somme intimate con l’avviso di liquidazione
L’agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di liquidazione contestando la decadenza da un’agevolazione. L’atto contiene l’avvertimento che, in caso di mancato pagamento del tributo entro 60 giorni dalla notificazione, verrà applicata l’ulteriore sanzione pecuniaria pari al 30% delle imposte non versate ex articolo 13, comma 3, Dlgs 471/1997. Il contribuente ha impugnato l’avviso di liquidazione senza versare, nei 60 giorni dalla notificazione, le imposte contestate dall’Agenzia. Dato per assodato che l’istituto del ravvedimento operoso è inoperante per sanare le violazioni contestate nell’avviso di liquidazione, si chiede se e in quali tempi, sia possibile ravvedere l’ulteriore sanzione pecuniaria paventata dall’amministrazione per il mancato pagamento dei termini. Inoltre, tenuto conto che tale sanzione può essere irrogata mediante iscrizione diretta a ruolo, senza previa contestazione (articolo 17, comma 3, Dlgs 472/1997), si chiede se la violazione possa essere ravveduta anche dopo l'iscrizione a ruolo ma prima della notificazione della cartella esattoriale (momento in cui il contribuente viene a conoscenza dell'iscrizione a ruolo). Chi scrive ritiene che il mancato versamento nei termini possa essere ravveduto e ciò in quanto: - l’avvertimento contenuto nell’atto di liquidazione non è in alcun modo qualificabile come contestazione formale da parte dell’Agenzia di un mancato versamento; - il mancato versamento del tributo nei 60 giorni costituisce violazione autonoma rispetto a quella contestate nell'avviso di liquidazione; - l’omesso versamento del tributo nei termini, evidentemente, è una violazione non ancora consumata al momento della notificazione dell’avviso di liquidazione. Si ritiene che tali conclusioni trovino conferma anche nella circolare del ministero delle Finanze 267/E del 1998, paragrafo 1.4. E. B. - Bari
Le conclusioni a cui giunge il lettore nel quesito posto sono condivisibili. In via preliminare si precisa che, in comparti impositivi quali le cosiddette imposte d’atto (registro, successioni, ipocatastali, bollo), il recupero del maggior tributo viene eseguito, formalmente, mediante avviso di liquidazione e non avviso di accertamento.
Il menzionato avviso di liquidazione, salvo il contribuente, nel rispetto delle condizioni di legge intenda definire la vertenza, può essere censurato dinanzi alla...