L'esperto rispondeAdempimenti

Ravvedimento operoso, così il calcolo dei giorni con la sospensione di agosto

La sospensione dei versamenti dal 1° al 20 agosto è operativa solo per tutti gli adempimenti e i versamenti che cadono nel periodo di sospensione feriale

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di Tommaso Landi

La domanda

Un contribuente ha ravveduto il pagamento delle imposte della propria dichiarazione dei redditi il cui termine scadeva il 30 luglio 2021 calcolando la dovuta sanzione nella misura del 0,30% per tre giorni di ritardo fino alla data del 2 agosto 2021, primo giorno feriale (31 luglio e 1° agosto erano sabato e domenica), avvalendosi del ravvedimento operoso Dlgs 472/1997. Il contribuente ha però materialmente pagato il modello F24 il 20 agosto 2021 usufruendo della “proroga feriale” di agosto che consente di considerare tempestivi i versamenti di imposte effettuati nel periodo dal 1° agosto al 20 agosto compresi. Nel caso specifico è corretto considerare valido il ravvedimento operoso eseguito in data 20 agosto con la sanzione calcolata alla data del primo giorno feriale successivo alla scadenza naturale del versamento, ovvero 2 agosto? L’agenzia delle Entrate ha precisato con una nota del 30 settembre 2015 inviata ai propri uffici che la “proroga di ferragosto” si applica anche ai tributi, contributi e premi (comprese le sanzioni e gli interessi) dovuti a seguito, tra l’altro, di ravvedimento operoso di cui all’articolo 13, Dlgs 472/1997.
R. R. - Pesaro

La soluzione prospettata nel quesito sembrerebbe una possibile conseguenza di quanto stabilito dall’articolo 3-quater, comma 1, del Dl 16/2012, convertito con la legge 44/2012, il quale, inserendo il comma 11-bis all’articolo 37 del Dl 223/2006, convertito con la legge 248/2006, ha reso strutturale il differimento dei termini per i versamenti effettuati con modello F24 e per gli adempimenti fiscali che scadono nel periodo dall’1 al 20 agosto. Tale interpretazione, però non appare corretta poiché ...