La domanda

Un contribuente ha ravveduto il pagamento delle imposte della propria dichiarazione dei redditi il cui termine scadeva il 30 luglio 2021 calcolando la dovuta sanzione nella misura del 0,30% per tre giorni di ritardo fino alla data del 2 agosto 2021, primo giorno feriale (31 luglio e 1° agosto erano sabato e domenica), avvalendosi del ravvedimento operoso Dlgs 472/1997. Il contribuente ha però materialmente pagato il modello F24 il 20 agosto 2021 usufruendo della “proroga feriale” di agosto che consente di considerare tempestivi i versamenti di imposte effettuati nel periodo dal 1° agosto al 20 agosto compresi. Nel caso specifico è corretto considerare valido il ravvedimento operoso eseguito in data 20 agosto con la sanzione calcolata alla data del primo giorno feriale successivo alla scadenza naturale del versamento, ovvero 2 agosto? L’agenzia delle Entrate ha precisato con una nota del 30 settembre 2015 inviata ai propri uffici che la “proroga di ferragosto” si applica anche ai tributi, contributi e premi (comprese le sanzioni e gli interessi) dovuti a seguito, tra l’altro, di ravvedimento operoso di cui all’articolo 13, Dlgs 472/1997.
R. R. - Pesaro

La soluzione prospettata nel quesito sembrerebbe una possibile conseguenza di quanto stabilito dall’articolo 3-quater, comma 1, del Dl 16/2012, convertito con la legge 44/2012, il quale, inserendo il comma 11-bis all’articolo 37 del Dl 223/2006, convertito con la legge 248/2006, ha reso strutturale il differimento dei termini per i versamenti effettuati con modello F24 e per gli adempimenti fiscali che scadono nel periodo dall’1 al 20 agosto. Tale interpretazione, però non appare corretta poiché ...

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