Ravvedimento operoso per F24 scartato per rischi
Sanzionabile il nuovo versamento in ritardo, in presenza del modello F24 scartato in quanto affetto da profili di rischio.
Il chiarimento fornito in occasione di Telefisco 2018, da parte dell'agenzia delle Entrate, con riferimento ai nuovi controlli effettuati a carico dei modelli F24 contenenti compensazioni, non lascia scampo al contribuente che, vistosi rifiutare la compensazione dei dati per non aver eseguito i versamenti in esso contenuti, deve necessariamente adire al ravvedimento operoso nel sanare la posizione debitoria, pena l'applicazione delle sanzioni in misura "piena".
Si ricorda che la legge di bilancio per il 2018, n. 205/2017, è nuovamente intervenuta sulla delega di pagamento, modello F24, disponendo un ulteriore controllo sul grado di "affidabilità" del credito compensato.
Al fine di dare ulteriormente slancio alla lotta all'evasione, viene stabilito che, a partire dal primo gennaio 2018, in presenza di deleghe di pagamento contenenti compensazioni, l'agenzia delle Entrate ha 30 giorni di tempo per verificare i profili di rischio del contribuente e l'esistenza o meno del credito, con la possibilità di non eseguire la compensazione stessa.
Il meccanismo risulta quindi essere il seguente: a fronte della presentazione di un modello F24 compensato, l'Agenzia può sospendere fino a 30 giorni l'esecuzione della delega di pagamento al fine di verificare, come letteralmente prescritto dalla norma, se le compensazioni in essa contenute "presentano profili di rischio".
Se non vi sono rischi, il credito è dato per esistente e la delega, di conseguenza, è regolarmente eseguita con l'effetto che le compensazioni e i pagamenti che sono in essa contenuti si considerano posti in essere alla data stessa della loro effettuazione.
Se, al contrario, l'agenzia delle Entrate dovesse rilevare «profili di rischio», viene stabilito che la delega di pagamento non è eseguita con la conseguenza che le compensazioni e i versamenti in essa contenuti si danno per non effettuati.
Era stata, quindi, sollevata la questione che se la delega viene ritenuta "a rischio" e i pagamenti in essa contenuta non si danno per eseguiti, avendo l'agenzia delle Entrate 30 giorni di tempo per effettuare tali controlli, il contribuente si viene necessariamente a trovare, nell'ambito di tale periodo di tempo, con la scadenza per il versamento spirata e con un modello F24 non pagato.
Non era chiaro, pertanto, il corretto comportamento "fiscale" che doveva tenere il contribuente che, a fronte dello scarto del modello F24, deve necessariamente porre in essere la presentazione di un ulteriore modello di pagamento. La norma, infatti, non prevede espressamente se il ritardo "involontario" è oggetto di sanzioni ovvero se, come avviene anche per altri adempimenti, fosse risultato possibile, in via interpretativa, attribuire al contribuente un congruo termine di tempo per ripetere la presentazione della predetta delega di pagamento.
La risposta è arrivata nell'ambito di "Telefisco 2018", ove la stessa Agenzia ha chiarito che in caso di scarto del modello F24 a causa dell'evidenziazione di profili di rischio, trovano applicazione le sanzioni, eventualmente ravvedibili dallo stesso contribuente a seconda del ritardo con cui viene effettuato il "nuovo" versamento.
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