Controlli e liti

Ravvedimento operoso dopo le lettere con dati da Crs

Il provvedimento del direttore delle Entrate del 6 novembre scorso: gli inviti a regolarizzare basati sulle informazioni 2017 inviate dai Paesi esteri

di Marco Croce e Valerio Vallefuoco

Continua la stretta dell'Amministrazione finanziaria sui conti e sulle attività finanziarie detenute all'estero. Il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 6 novembre dispone l'analisi dei flussi dati, in relazione all'anno d'imposta 2017, ricevuti dalle Amministrazioni finanziarie estere nell'ambito dello scambio automatico di informazioni secondo il Common reporting standard (Crs). I contribuenti, che presenteranno possibili anomalie dichiarative, si vedranno recapitare dagli uffici dell'aministrazione u invito alla compliance sotto forma di comunicazione, la quale inviterà il contribuente a regolarizzare la propria posizione o a fornire spiegazioni circa la correttezza dei dati presenti nella propria dichiarazione. In particolare, con il provvedimento sono definite le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto tra i dati ricevuti dalle autorità estere e i dati dichiarativi.

L'articolo 8, paragrafo 3 bis, della direttiva del Consiglio 2011/16/Ue, come modificata dalla direttiva 2014/107/Ue (Dac2), dispone che gli Stati membri devono trasmettere, per i periodi d'imposta dal 1° gennaio 2016, le informazioni riguardanti i residenti negli altri Stati membri in relazione ai conti finanziari di cui siano titolari. Il Crs elaborato dall'Ocse prevede, sempre a decorrere dal periodo d'imposta 2016, lo scambio di analoghe informazioni anche a livello extra Ue. In particolare, sono scambiati i dati identificativi dei titolari di conto e, nel caso il titolare sia un ente o una società, anche i dati identificativi della persona o delle persone che ne esercitano il controllo, quando ne ricorrono i presupposti.

Le informazioni scambiate riguardano, sotto il profilo oggettivo, l'identificativo del conto, il nome e l'identificativo dell'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione, il saldo o valore del conto, l'importo di interessi, dividendi e altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto, in ogni caso pagati o accreditati sul conto, e gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle attività finanziarie, pagati o accreditati sul conto. I dati pervenuti nell'ambito del flusso Dac2/Crs sono stati già utilizzati, con riferimento al periodo d'imposta 2016, per l'invio di altre comunicazioni volte alla promozione dell'adempimento spontaneo . Con questo provvedimento si dispone l'invio di nuove comunicazioni, basate su analoghi criteri selettivi ma su dati pervenuti per l'anno 2017, comprendenti anche quelli dei Paesi che hanno aderito allo standard soltanto a decorrere dal secondo anno di adozione. A fronte della comunicazione ricevuta il contribuente potrà presentare una dichiarazione dei redditi integrativa e beneficiare delle sanzioni in misura ridotta, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso.

Con l'acquisizione dei dati 2017, l'Agenzia delle Entrate si trova in possesso di molti più dati, più intellegibili e riferibili a molti più paesi. Se nel 2016, infatti, avevano scambiato solo i primi paesi aderenti al Crs (circa 50), con il flusso dati 2017 si aggiungono anche tutti gli altri paesi sottoscrittori (circa 100).

Il direttore dell'agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 6 novembre, comunica che in alternativa all'accertamento per mancata dichiarazione delle attività all'estero esiste solo la collaborazione e il ravvedimento del contribuente.

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