L'esperto rispondeFinanza

Ravvedimento operoso per restituire il bonus Sud utilizzato in eccesso

Quando il bene agevolato ha usufruito di più agevolazioni e superato i limiti di legge

di Gabriele Ferlito

La domanda

Nel 2018 è stata presentata la richiesta per la fruizione del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno. A seguito di autorizzazione da parte dell’agenzia delle Entrate, il credito è stato completamente usato, ultimo utilizzo il 16 maggio 2019. A seguito di controlli interni, si è riscontrato che il bene agevolato ha usufruito di altre agevolazioni cumulabili, ed è stata superata la percentuale del 45% massima consentita. Nel 2020 si può rettificare la richiesta precedentemente inviata all’agenzia delle Entrate, e procedere alla restituzione del maggior credito compensato.
F. D. – Lecce

Il comma 106 della legge 208/2015 dispone che «qualora, a seguito dei controlli, sia accertata l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell’inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l’importo fruito, l’agenzia delle Entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni previsti dalla legge». Come precisato dall’agenzia delle Entrate nella circolare 34/E/2016 (paragrafo 9), in caso di utilizzo del credito d’imposta in misura superiore a quella spettante, risulta applicabile la sanzione di omesso versamento, pari al 30% del credito indebitamente usato (articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 471/1997). Pertanto, per sanare la situazione oggetto del quesito, il contribuente dovrà regolarizzare, tramite l’istituto del ravvedimento operoso, il versamento nel quale ha fatto uso in compensazione del credito per la parte non spettante. A questi fini, il contribuente dovrà versare il maggiore credito indebitamente utilizzato (utilizzando il codice tributo 6869), oltre interessi e sanzioni. L’importo delle sanzioni è variabile in base al tempo trascorso tra la commissione della violazione e l’effettuazione del ravvedimento a norma del citato articolo 13 del Dlgs 472/1997.

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