Ravvedimento operoso speciale, la sanzione si applica a ogni scontrino omesso
In caso di omessa, infedele o tardiva memorizzazione e/o trasmissione dei corrispettivi telematici è necessario sanare anche la liquidazione periodica Iva e la dichiarazione Iva
La sanzione applicabile, anche ai fini del ravvedimento operoso speciale introdotto dall’articolo 4 del Dl 131/2023, è pari al 90% dell’imposta corrispondente all’importo di ogni corrispettivo non memorizzato e/o non trasmesso (dunque per ciascuno scontrino omesso). Tale sanzione, in ogni caso, non può essere inferiore a 500 euro. I predetti assunti si ricavano dalla lettura dei commi 2 bis e 4 dell’articolo 6 del Dlgs 471/97. Si ricorda inoltre che la omessa, infedele o tardiva memorizzazione e/...