Controlli e liti

Ravvedimento speciale e irregolarità formali, slitta la scadenza del 31 marzo

Il decreto bollette approvato in Cdm rinvia a 31 ottobre il termine per sanare le irregolarità formali con il versamento della prima rata e modifica il calendario per il ravvedimento speciale

C’è tempo fino al 31 ottobre per correggere le irregolarità formali ed effettuare il versamento della prima rata della mini-sanzione. La possibilità di una regolarizzazione light introdotta dalla legge di Bilancio (legge 197/2022, articolo 1, comma 166) aveva posto come termine ultimo per versare i 200 euro di “sanzione” per ciascun periodo d’imposta in due rate di pari importo, la prima con scadenza 31 marzo 2023, la seconda con scadenza 31 marzo 2024. Ora il decreto bollette approvato in Consiglio dei ministri, all’articolo 17, introduce lo slittamento della prima scadenza dal 31 marzo al 31 ottobre 2023.

Tempi più lunghi anche per il cosiddetto ravvedimento speciale che slitta dal 31 marzo al 30 settembre. Si tratta della possibilità di sanare le irregolarità sostanziali delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni fino al 2021 introdotta dalla legge di Bilancio (legge 197/2022, articolo 1, commi 174 e 175) . Cambia inoltre il calendario delle otto rate da versare per mettersi in regola con il fisco, che non saranno più trimestrali. Le nuove scadenze per i versamenti sono: 30 settembre 2023, 31 ottobre, 30 novembre, 20 dicembre, 31 marzo 2024, 30 giugno 2024, 30 settembre 2024 e 20 dicembre 2024. Sulle rate successive alla prima va applicato un tasso d’interesse del 2%.

Arriva inoltre la possibilità di adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio, divenuti definitivi per mancata impugnazione tra il 2 gennaio e il 15 febbraio, sono definibili entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto. Sono definibili anche le controversie pendenti al 31 gennaio 2023 davanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado con oggetto atti impositivi, in cui è parte l’agenzia delle Entrate.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©