1. In sintesi

Dal 1° gennaio 2026 al successivo 15 marzo sarà possibile aderire al ravvedimento speciale: con l’articolo 12-ter del Dl 84/2025 (convertito con legge 108 del 30 luglio scorso) sono stati ufficializzati termini per l’accesso alla nuova sanatoria che il Governo ha allegato al concordato preventivo biennale.

Il ravvedimento speciale è una forma di regolarizzazione per gli anni di imposta dal 2019 al 2023.

Con l’adesione a questo istituto c’è una sorta di inibizione dei controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria (appunto per gli anni dal 2019 al 2023) con il pagamento di un’imposta sostitutiva.

La regolarizzazione, infatti, non tiene conto degli eventuali illeciti commessi e della loro gravità (cosi come avviene il ravvedimento operoso ordinario), poiché si calcola un’imposta sostitutiva considerando quanto già dichiarato dal contribuente nel periodo da regolarizzare.

Tale imposta sostitutiva è differente a seconda del periodo, dell’imposta (sui redditi e addizionali, Irap) e del punteggio Isa.

2. I soggetti interessati

I potenziali fruitori del ravvedimento speciale sono i contribuenti che applicano gli Isa e che aderiscono al concordato preventivo biennale.

È necessario, pena il mancato perfezionamento, che prima del pagamento in una unica soluzione o della prima rata il contribuente non abbia ricevuto:

• processi verbali di constatazione;

• schemi di atto di accertamento;

• atti di recupero di crediti inesistenti.

3. Quanto costa

L’imponibile si calcola tra la differenza del reddito di impresa o di lavoro autonomo inserito nella dichiarazione di riferimento ovvero del valore della produzione e tale valore incrementato di un importo percentuale (vedi sub tabella).

La differenziazione di favore per gli anni 2020 e 2021 è connessa alla diminuzione dei ricavi e dei compensi in conseguenza delle difficoltà dell’emergenza sanitaria

In ogni caso la sostituiva delle imposte sui redditi e delle addizionali non può essere inferiore a 1000 euro per ciascun periodo.

4. I termini e le modalità di pagamento

Il versamento si può effettuare in un’unica soluzione tra l’1 gennaio 2026 e il 15 marzo 2026 o a rate in un massimo di 10 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15 marzo 2026.

Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.

Non si ha diritto al rimborso di quanto versato a titolo di imposta sostitutiva in caso di decadenza dalla rateizzazione.

5. I benefici

Eseguito il pagamento della prima o unica rata scatta l’impossibilità per l’Amministrazione di effettuare, nei confronti degli interessati, rettifiche per i periodi d’imposta 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, al reddito d’impresa o di lavoro autonomo ai fini delle imposte sui redditi/Irap (articolo 39 Dpr 600/1973) e dell’Iva, per la quale l’inibizione è limitata alle rettifiche relative a omissioni e false o inesatte indicazioni indirettamente desunte dai dati e notizie acquisiti a norma dell’articolo 53 del Dpr 633/1972 o anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti (articolo 54, comma 2, Dpr 633/1972).

Resta invece la possibilità per gli uffici di rettificare le dichiarazioni Iva allorché le violazioni risultino in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da verbali, questionari e fatture nonché dalle dichiarazioni di altri contribuenti o da verbali relativi ad ispezioni nei confronti di altri contribuenti, o da atti e documenti in possesso degli uffici stessi.

L’Amministrazione può effettuare, invece, le rettifiche nel caso di:

• decadenza dal concordato preventivo biennale;

• l’interessato sia stato oggetto di una misura cautelare, personale o reale, ovvero di rinvio a giudizio per un delitto tributario (Dlgs 74/2000) fatta eccezione della dichiarazione infedele, degli omessi versamenti e indebita compensazione di crediti non spettanti, nonché di false comunicazioni sociali, di riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di beni, denaro e altre utilità di provenienza illecita, commessi negli anni dal 2019 al 2023;

• mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione.

6. Attenzione alla proroga dei termini decadenziali

Viene prevista una proroga dei termini di decadenza per gli accertamenti da parte dell’Amministrazione finanziaria sia nei confronti di coloro che aderiscono al concordato preventivo beneficiando del ravvedimento per uno o più anni dal 2019 al 2023, sia per coloro che, pur aderendo al concordato, non regolarizzano uno dei periodi di imposta passati.

Si tratta quindi a ben vedere di due differenti proroghe.

La prima proroga riguarda i contribuenti a cui si applicano gli Isa che aderiscono al concordato preventivo biennale e che si avvalgano, per uno o più periodi d’imposta (tra 2019 e 2022), del ravvedimento speciale.

Per questi soggetti la proroga dei termini di accertamento per il periodo, o per i periodi di imposta, oggetto di regolarizzazione è al 31 dicembre 2028. È evidente che più l’annualità interessata è datata nel tempo, più la proroga ha effetti importanti.

La seconda proroga interessa invece i contribuenti a cui si applicano gli Isa che aderiscono al concordato preventivo ma non si avvalgono del ravvedimento.

La proroga per questi contribuenti ha effetto solo per i termini decadenziali in scadenza al 31 dicembre 2025 che slittano al 31 dicembre 2026

Entrambe le proroghe dei termini decadenziali riguardano le rettifiche ai fini delle imposte sui redditi e Irap e le rettifiche ai fini Iva:

Mentre nella prima casistica (Soggetti Isa che hanno aderito al concordato e si sono avvalsi del ravvedimento), l’estensione della proroga dei termini decadenziali anche all’Iva è coerente con l’inibizione degli accertamenti presuntivi Iva a seguito dell’adesione al ravvedimento speciale, mal si comprende la proroga ai termini decadenziali Iva, per i soggetti Isa che aderiscono al concordato preventivo ma non si avvalgono del ravvedimento.

È infatti singolare che vengano prorogati di un anno i termini di accertamento in scadenza al 31 dicembre 2025 nei confronti di chi, pur non beneficiando del ravvedimento speciale, aderisce al concordato preventivo. Si ricorda, infatti, che il concordato preventivo ha valenza solo ai fini delle imposte dirette, con la conseguenza che mal si giustifica una proroga della decadenza in ambito Iva.

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