L'esperto rispondeControlli e liti

Ravvedimento speciale, sanabile la rata successiva scaduta

Il versamento (possibile se non si tratta della prima rata) va effettuato entro la scadenza della rata successiva pagando la sanzione per tardivo versamento e gli interessi

di Gian Paolo Ranocchi

La domanda

Una ditta individuale ha aderito al concordato preventivo biennale 2024-2025, aderendo poi al ravvedimento speciale per Irpef ed Irap per gli anni dal 2018 al 2022. Ha deciso di rateizzare in 20 rate (delle 24 massime possibili) - codici tributo 4074 e 4076. La ditta non ha pagato la rata (diversa dalla prima) scaduta il 30 novembre 2025, decade dal ravvedimento speciale oppure ne mantiene l'adesione se provvede al versamento di tale rata entro il termine della rata successiva, ossia il 30 dicembre 2025? In questo caso, la rata omessa pagata entro il 30 dicembre dovrebbe essere versata con ravvedimento? Con quali codici tributo?
F. F. - Pisa

In base al comma 8 dell’articolo 2-quater del Dl 113/2024 nel caso di adesione al ravvedimento speciale prevista per i soggetti concordatari per il biennio 2024/2025 «il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione». La disposizione non prevede alcuna sanzione al riguardo, né la necessità di ricorrere, per perfezionare la regolarizzazione, al ravvedimento operoso ex articolo 13 del Dlgs...