Controlli e liti

Reati dichiarativi, competenza territoriale sulla sede legale

Secondo la Cassazione solo se la sede è fittizia conta la residenza effettiva

di Antonio Iorio

La competenza territoriale per i reati tributari «dichiarativi» che si consumano con la presentazione di una dichiarazione, si determina con riferimento al domicilio fiscale del contribuente, che, di regola, per le società, coincide, con la sede legale. Solo nel caso in cui tale sede risulti fittizia rileva quella effettiva. A confermare questo principio riferito, nella specie, al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di false fatture, è la Cassazione, sezione III penale, con la sentenza n. 4461 depositata il 9 febbraio.

Il rappresentante legale di una società veniva condannato nei due gradi di giudizio per dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di documenti per operazioni inesistenti. Sin dall’inizio del procedimento l’interessato eccepiva l’incompetenza territoriale del tribunale che l’aveva condannato in quanto la società aveva la sede legale in un comune rientrante nella competenza di altro foro.Tale eccezione, era stata puntualmente respinta, in quanto la corte territoriale riteneva di dare prevalenza al luogo di presentazione della dichiarazione da parte dell’imputato, avvenuta, nella specie, in altro comune. Inoltre, ai fini tributari, l’accertamento e i controlli erano stati svolti dall’ufficio del comune di ubicazione del tribunale che aveva giudicato.

La Corte di cassazione, cui veniva riformulata la medesima eccezione, ha invece rilevato il difetto di competenza. I giudici hanno evidenziato il consolidato orientamento di legittimità in base al quale nei reati tributari dichiarativi la competenza territoriale è determinata dal luogo in cui la società ha la sede legale salvo che non sia meramente fittizia, e in tal caso rileva la sede effettiva dell’ente.

Di conseguenza, il locus commissi delicti va individuato per le persone giuridiche nel domicilio fiscale coincidente, di norma, con la sede legale, salvo non emergano prove univoche idonee a dimostrare che si tratti di una sede fittizia. Solo in tal caso, il domicilio fiscale coincide con il luogo di ubicazione della sede effettiva.

Nella specie non era stata minimante posta in discussione l’effettività della sede legale posta in un comune ricadente nella competenza di altro tribunale: la Cassazione ha pertanto accolto l’eccezione di incompetenza.

La sentenza evidenzia poi che l’articolo 18 comma 2 del Dlgs 74/2000 attribuisce la competenza territoriale in base alla tipologia dei reati tributari: per gli illeciti previsti al capo I (tra cui vi rientrano i delitti dichiarativi) si fa riferimento al luogo di domicilio fiscale, invece, per gli omessi versamenti, (inclusi nel capo II del decreto) si osservano differenti regole.

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