Imposte

Reati fiscali, l’esecuzione prosegue

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di Giovanbattista Tona

Il sequestro e la confisca prevalgono sulle procedure esecutive solo se riguardano reati previsti dal Codice antimafia. Altrimenti, le misure di prevenzione disposte nel procedimento penale non fermano l’esecuzione. Lo afferma il Tribunale civile di Trento che, con l’ordinanza del 26 ottobre 2016 (giudice Attanasio), ha respinto la richiesta del Pm di revocare un decreto di trasferimento di un immobile venduto all’asta ma anche sequestrato dal giudice penale nell’ambito di un procedimento penale per reati tributari.

La vicenda
L’immobile era stato pignorato a un debitore poi sottoposto a indagine per evasione; frattanto il giudice dell’esecuzione aveva posto in vendita l’immobile e se lo era aggiudicato la moglie del debitore, in regime di separazione dei beni. Su richiesta del Pm, il Gip aveva disposto il sequestro dell’immobile in vista della confisca per equivalente, non essendo stato reperito nel patrimonio dell’indagato il provento dei reati tributari. Ma il giudice dell’esecuzione aveva emesso il decreto di trasferimento. Il Pm allora aveva chiesto la revoca del decreto per consegnare il bene al custode nominato nel giudizio penale. Invocava in particolare la prevalenza del sequestro sull’esecuzione.

La decisione
Ma il Tribunale di Trento non ha accolto la richiesta. Secondo il giudice, la preclusione alla prosecuzione delle procedure esecutive individuali è prevista solo per le misure di prevenzione dall’articolo 55 del Codice antimafia (decreto legislativo 159/2011) e per la confisca allargata (articolo 12-sexies del decreto legge 306/92) in base all’articolo 1, comma 190, della legge 228/2012. Il carattere eccezionale di questa disciplina troverebbe conferma nel fatto che non si applica alle misure di prevenzione disposte prima dell’entrata in vigore del Codice antimafia se il bene non sia stato ancora confiscato o quando, pur essendo intervenuta la confisca, il bene sia stato già trasferito o aggiudicato, sia pure in via provvisoria.

Nel caso esaminato dal giudice, il sequestro è volto a una confisca per equivalente in base all’articolo 322-ter del Codice penale (estesa ai reati tributari dall’articolo 1, comma 143, della legge 244/2007); senza un esplicito richiamo, non si potrebbe applicare la disciplina che preclude la prosecuzione della procedura esecutiva.

Il giudice segnala anche che la trascrizione del sequestro preventivo non è stata cancellata, in quanto estranea al novero delle iscrizioni pregiudizievoli contemplate dall’articolo 586 del Codice di procedura civile. Il mantenimento della trascrizione lascia impregiudicata la questione relativa alla qualità di «persona estranea al reato» dell’aggiudicataria (proprio perché moglie dell’indagato) e quindi la possibilità che sia o no in futuro adottato il provvedimento di confisca. D’altro canto il regime di separazione dei beni della coniuge aggiudicataria impedisce comunque all’immobile di entrare nel patrimonio dell’indagato.

Tribunale di Trento, ordinanza del 26 ottobre 2016

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