Controlli e liti

Reati tributari, sulla confisca delega Cartabia non operativa

La sentenza 45120 della Cassazione: la norma è soltanto di natura processuale e non incide sulla determinazione della pena

di Giovanni Negri

Non può essere applicata la nuova disciplina della confisca, prevista dalla riforma Cartabia, facendo leva esclusivamente sulla legge delega. Lo afferma, nel contesto dei reati tributari, la Cassazione con la sentenza n. 45120 della Terza sezione penale. La pronuncia respinge così come infondata la richiesta di sollevare una questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2 ultimo comma del Codice penale, nella parte in cui non prevede l’immediata applicabilità della legge delega, indipendentemente dall’emanazione delle norme delegate e della delega a monte della riforma Cartabia (legge 134 del 2021, articolo 1 comma 14) perché non prevede che per mi fatti anteriori alla sua entrata in vigore sia inviato un avviso al soggetto nei confronti del quali è disposta la confisca per equivalente, in assenza di un precedente sequestro. Al ricorrente erano infatti stati confiscati 570.000 euro per omesso versamento Iva.

Quanto al profilo sistematico, la Cassazione osserva che , in sintonia con l’orientamento condiviso , va escluso che una legge delega possa avere efficacia immediata prima dell’entrata in vigore dei decreti delegati. In questo senso, un precedente significativo in materia penale è costituito dalle misure del 2014 in materia di depenalizzazione. Allora la Corte chiarì che la delega al Governo per escludere dall’area penale una serie di condotte non aveva effetti immediatamente abrogativi perché si tratta di un atto normativo «strumentale alla futura produzione legislativa».

Infondati sono anche i dubbi di incostituzionalità sulla delega Cartabia. Nello specifico infatti l’avviso alla persona interessata dalla confisca , senza precedente sequestro, rappresenta una misura con effetti processuali e, secondo la giurisprudenza costituzionale, in materia di successione di leggi processuali, anche se penali, vale il principio del tempus regit actum, con l’eccezione di quelle misure che hanno effetti di diritto penale sostanziale o sulla natura della pena.

Per la Cassazione, le misure di cui si chiedeva l’applicazione immediata «attengono alle modalità di esecuzione di una confisca già disposta e disciplinano esclusivamente le forme attraverso cui deve svolgersi il procedimento di attuazione dell’ordine giudiziale». Nessun effetto invece è possibile riscontrare sulla quantita o qualità della pena in concreto applicabile al condannato. Del resto, lo stesso ricorso sottolineava la prospettiva procedimentale della tutela richiesta, perché l’immediata applicazione della norma della legge delega era chiesta «in funzione del principio giurisprudenziale secondo cui la notificazione dell’invito al pagamento costituisce condizione di procedibilità per l’esecuzione delle pene pecuniarie».

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