Controlli e liti

Reati tributari, è legittimo il sequestro dell’auto in leasing

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di Federico Gavioli

Nel caso in cui l’amministratore di una società sia indagato per evasione di imposte dirette e Iva è legittima la confisca per equivalente, con il sequestro preventivo dell’auto in leasing, anche se il bene appartiene ad un soggetto terzo; è quanto affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n.3295 del 24 gennaio 2018 , che ha respinto il ricorso del manager della società.

Il tribunale del riesame aveva rigettato la richiesta presentata dall’amministratore di una srl avverso il decreto con il quale il gip del medesimo tribunale aveva disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, dei beni riferibili al ricorrente , sino alla concorrenza di quasi due milioni di euro. L’imputato era indagato poiché , in qualità di amministratore unico di una srl, al fine di evadere le imposte dirette e l’Iva, aveva indicato nelle dichiarazioni dei redditi oggetto di accertamento, elementi passivi inesistenti.

Il tribunale oltre ad aver legittimato il sequestro dei beni dell’amministratore indagato, ha aggiunto che è stato corretto anche il sequestro eseguito su di una vettura in uso allo stesso amministratore, sebbene questa fosse stata a lui concessa in leasing, in quanto il provvedimento impugnato ha ad oggetto non la confisca dell’autoveicolo ma la sola sua sottrazione alla disponibilità dell’indagato.

La confisca per equivalente, in ambito tributario, è una norma contenuta nell’articolo 12-bis, del Dlgs n. 74/2000, il quale disciplina tale istituto, con riferimento ai reati tributari.
I giudici di legittimità, in riferimento alla censura avente ad oggetto la insequestrabilità dell’autovettura in uso all’amministratore ricorrente, osservano che sebbene sia stato in diverse occasioni affermato, ed anche ribadito dalla Cassazione, il principio secondo il quale il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, non può avere ad oggetto beni che l’imputato detiene in virtù di un contratto di leasing, dovendo questi ultimi ritenersi appartenenti a terzi estranei al reato, deve tuttavia rilevarsi che soggetto legittimato a fare valere siffatta insequestrabilità non è l’utilizzatore del bene, bensì il concedente.

La finalità della impossibilità di sottoporre a sequestro a carico dell’utilizzatore il bene da costui detenuto in forza di un contratto di leasing, laddove non sia dimostrata la mala fede del concedente, risiede nel fatto che il bene stesso non è appartenente al destinatario del sequestro ma ad un terzo soggetto; per la Corte di cassazione ne deriva, quale inevitabile conseguenza, che eventuale titolare del diritto alla restituzione del bene, in caso di revoca o annullamento del provvedimento cautelare, sia il soggetto che vanti un diritto assoluto sul bene stesso, quindi, con riferimento alla fattispecie in esame, il concedente. La Corte di cassazione dichiara, pertanto, il ricorso inammissibile, il quanto proposto dal soggetto utilizzatore che, nel caso in esame era l’amministratore indagato, per il reato di evasione di imposte.

Cassazione, sentenza n. 3295/2018

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