Reati tributari, non punibilità solo con chiarezza sulle rate versate per estinguere il debito
Nei reati tributari, per beneficiare della non punibilità prevista per l’estinzione del debito fiscale, occorre individuare con esattezza la tipologia del tributo versato affinché risulti in modo chiaro che si tratti di quello oggetto del procedimento penale. Solo così, infatti, può essere riscontrato l’integrale pagamento con rilevanza ai fini penali. A precisarlo è la Cassazione 40217/2018 di ieri ( clicca qui per consultare la sentenza ).
Il legale rappresentante di una società veniva condannato dal Tribunale per il reato di omesso versamento dell’Iva e la pena era confermata anche dalla Corte di appello. L’imputato per fronteggiare una grave crisi di liquidità, aveva richiesto l’ammissione alla procedura di concordato preventivo.
Poco dopo la presentazione di tale domanda di concordato, era stata conclusa una transazione fiscale con le Entrate con pagamento rateale, relativa non solo all’Iva oggetto di contestazione penale, ma anche ad altre imposte riferite a diverse annualità. L’imputato ricorreva in Cassazione contro la decisione di appello, lamentando, tra i diversi motivi, l’esclusione da parte dei giudici territoriali della causa di non punibilità, nonostante fossero state pagate due rate dell’accordo transattivo, complessivamente superiori al debito Iva in contestazione.
I giudici di legittimità hanno innanzitutto rilevato che l’articolo 13 del Dlgs 74/2000 esclude la punibilità anche per l’omesso versamento dell’Iva a condizione che l’imposta, gli interessi e le sanzioni siano integralmente corrisposti anche a seguito delle speciali procedure conciliative, di adesione ovvero tramite il ravvedimento.
Nello specifico la Suprema corte, condividendo le conclusioni del giudice di appello, ha rilevato che per le rate pagate non erano indicati i criteri di imputazione delle somme ai diversi tributi oggetto di transazione fiscale.
Così non poteva essere verificato l’integrale pagamento dell’Iva oggetto di contestazione penale. Le rate versate, infatti, erano relative ad un debito originario più elevato ma in assenza di specifiche, difettava il presupposto dell’integrale pagamento, previsto per l’esclusione della non punibilità. In altre parole, i giudici di legittimità hanno ritenuto che presumibilmente l’Iva contestata, essendo stata rateizzata nel totale dovuto, non fosse stata integralmente corrisposta ai fini della non punibilità.
La Cassazione ha precisato che in presenza di transazione fiscale, nell’ipotesi in cui il debito definito sia relativo a più tributi e/o più annualità, per provare il pagamento dell’imposta rilevante penalmente, non basta il versamento di alcuni ratei anche se complessivamente di importo superiore a quella relativa all’illecito penale, necessitando una chiara esplicitazione.
Va da sé che in presenza di rateazione di un debito relativo sia all’imposta penalmente rilevante, sia ad altri tributi, occorre prudenzialmente richiedere all’Ufficio la composizione di ciascuna rata per verificare i pagamenti nel dettaglio. Peraltro, ciò consentirebbe di accelerare i versamenti dell’imposta oggetto di reato, qualora l’apertura del dibattimento fosse fissata prima della fine della dilazione.
Cassazione, sentenza 40217/2018